Conteggio del personale in servizio al 31.12.2018 – corretta applicazione dell’art. 79, comma 1, lett. b) del nuovo CCNL 16.11.2022
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34441
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
QuesitiIn seguito a una verifica DURC di un fornitore, risultata irregolare nei confronti dell'INPS, volevamo capire in che casi bisogna applicare la ritenuta dello 0,50% citata dalla circolare INPS 54 del 13-04-2021. Inoltre, va applicata con un frazionamento della fattura, che sarebbe poi chiuso a compensazione e in seguito liquidato su partite di giro?
In base a quanto disposto dall’art. 11, comma 6, D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti) che recita: “6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.”, la stazione appaltante deve comunque operare (“in ogni caso”) una ritenuta a garanzia dello 0,50% su ogni pagamento che esegue (verosimilmente ad ogni SAL) e tali somme potranno essere svincolate solo a valle della verifica finale della regolarità contributiva dell’appaltatore. Qualora dalla verifica del DURC risultasse l’irregolarità dello stesso si attiverà la procedura dell’intervento sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell’ente/i previdenziale e tale somma trattenuta a garanzia (oltre all’importo dovuto in base al SAL finale) costituirà la provvista per effettuare il versamento nei confronti degli istituti previdenziali. Nella fattispecie prospettata si ritiene non debba essere effettuato alcun frazionamento della fattura né gestione tramite partite di giro, semplicemente a fronte dell’impegno di spesa assunto nei confronti dell’appaltatore il pagamento andrà effettuato “per conto” dello stesso nei confronti dell’istituto previdenziale.
12 febbraio 2024 Fabio Bertuccioli
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