Emendamenti dei consiglieri di minoranza alle proposte di variazione al bilancio di previsione
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Utilizzo Fondo anticipazione di liquidità
QuesitiIn merito alla compilazione del quadro generale riassuntivo dell’allegato 9 al bilancio di previsione si chiede un chiarimento: visto che in entrata nel rigo “di cui Utilizzo Fondo anticipazione di liquidità (D.L. 35/2013) riporta la dicitura solo per le Regioni, mentre in uscita non è scritto il dettaglio solo per le regioni nel rigo “rimborso prestiti – di cui Fondo anticipazione liquidità (D.L. 35/2013), si chiede come deve essere compilato il prospetto e si chiede inoltre se è possibile effettuare l’applicazione dell’avanzo per la copertura delle somme del fondo anticipazione di liquidità.
Se ciò non fosse possibile il cliente chiede la codifica corretta in entrata e in spesa dei capitoli soggetti al D.L. 35 di queste somme accantonate a Fondo anticipazione di liquidità.
La indicazione “di cui Utilizzo Fondo anticipazione di liquidità (D.L. 35/2013) e successive modifiche e rifinanziamenti” è stata introdotta nell’allegato 9 ad opera del D.M. 4 agosto 2016 (quinto decreto correttivo), contestualmente alla introduzione di corrispondente indicazione nel Titolo 4 della parte spesa “di cui Fondo anticipazione di liquidità (D.L. 35/2013) e successive modifiche e rifinanziamenti”, con la particolarità, come evidenziato nel quesito, che solamente nella parte entrata (il “di cui” relativo all’utilizzo dell’avanzo presunto di amministrazione) viene riportata la specificazione “solo regioni”; per inciso si evidenzia che analoga indicazione “solo per le regioni” è stata introdotta dal medesimo D.M. anche nel prospetto “Bilancio di previsione - Entrate” e nel prospetto “Bilancio di previsione - Riepilogo generale entrate per titoli”.
Il citato D.M. 4 agosto 2016 è stato adottato a seguito di proposta della Commissione Arconet, che aveva affrontato l’argomento nelle sedute del 1° giugno e del 6 luglio 2016, ma anche dai corrispondenti verbali non si evincono i motivi della specificazione “solo regioni” nella sola parte dell’entrata, né risultano altri commenti o approfondimenti che possano aiutare al riguardo: unico dato certo è che le modifiche in argomento sono state richieste dai rappresentati delle Regioni.
In tale situazione non risulta possibile fornire una indicazione precisa, se non formulare delle ipotesi, come esposto di seguito.
Stante la evidente correlazione tra le due poste (di entrata e di uscita), appare illogica la indicazione della nota ”solo regioni” solamente in una delle due: o ambedue le poste, sia di entrata che di uscita, sono riservate alle regioni, oppure la nota indicata nell’entrata è da considerare un refuso, e quindi come non apposta.
Si tengano poi presenti le seguenti considerazioni:
1) con lo stesso D.M. sono stati modificati anche i prospetti relativi agli equilibri, prevedendo:
a) per quello delle regioni:
- l’aggiunta, alla fine delle voci relative all’utilizzo dell’avanzo, delle parole “e al rimborso di prestiti”;
- l’aggiunta della dicitura “di cui Fondo anticipazione di liquidità (D.L. 35/2013) e successive modifiche e rifinanziamenti” dopo la voce relativa al rimborso prestiti;
b) per quello degli enti locali, la sola aggiunta della dicitura “di cui Fondo anticipazione di liquidità (D.L. 35/2013) e successive modifiche e rifinanziamenti” nel titolo 4 della spesa, dopo la voce “di cui per estinzione anticipata di prestiti”;
Con lo stesso D.M. è stato inoltre modificato il prospetto - valido sia per le regioni che per gli enti locali - relativo al risultato presunto di amministrazione, includendovi le voci di dettaglio che compongono detto risultato (tra cui il Fondo anticipazioni liquidita D.L. 35/2013)
2) Le poste contabili di cui sopra afferiscono alla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, modalità che avevano a suo tempo generato opinioni contrastanti tra gli operatori ed i commentatori, e che hanno poi trovato una impostazione definitiva con le delibere della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2014 e n. 33/2015, dalle quali sono desumibili per gli enti locali i seguenti principi di diritto:
- trattandosi di mera anticipazione, la stessa non può determinare effetti espansivi della capacità di spesa, e per sterilizzare tale evenienza occorre stanziare nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata;
- il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio.
Ovviamente la iscrizione del fondo nel titolo 4 troverà compensazione, nell’esercizio di riscossione della anticipazione, nella voce di entrata relativa alla riscossione stessa, mentre negli esercizi successivi troverà compensazione nella posta contabile di entrata relativa all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione; la quota annuale di rimborso troverà invece allocazione in bilancio analogamente alle rate dei normali mutui (capitale al titolo 4 ed interessi al titolo 1) e dovrà essere finanziata da risorse correnti dell’esercizio.
Nel quadro come sopra delineato, gli enti locali contabilizzano la anticipazione di liquidità nel modo ora ricordato (in uscita nel titolo 4, al netto della rata di rimborso dell’esercizio, ed in pari misura in entrata come utilizzo dell’avanzo accantonato): ove si ritenga di dover evidenziare in bilancio tali poste contabili, dovranno essere utilizzate le due voci di cui si è detto (ed allora dovrà ritenersi come non apposta la dicitura “solo regioni” nel “di cui” della parte entrata); qualora invece non si utilizzino tali voci (in aderenza formale alla dicitura “solo regioni”) si otterrà solamente la conseguenza della mancata esposizione in bilancio, ma non si determineranno pregiudizi particolari, in quanto la contabilizzazione avverrà comunque nel modo descritto, anche se non evidenziata nel quadro generale riassuntivo.
3) Posto quindi che fin dal 2015 erano state definite per gli enti locali le corrette modalità di contabilizzazione dell’anticipazione, il problema si è posto nel 2016 nei riguardi delle Regioni, in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2015, che dichiarò illegittima la legge regionale del Piemonte n. 16/2013 con la quale la contabilizzazione della anticipazione di liquidità aveva determinato un effetto espansivo della spesa; per adeguarsi a tale pronuncia, la legge di stabilità del 2016 ha introdotto norme speciali per le Regioni (commi 692-701 dell’art. 1) (nota), norme che hanno sostanzialmente replicato quanto già previsto per gli enti locali.
Per adeguare la modulistica, sia di bilancio che di rendiconto, alle nuove norme come sopra introdotte per le Regioni, è stato adottato il D.M. 4 agosto 2016: è quindi da ritenere - ma è solo una mia personale opinione - che con detto decreto si sia voluto adeguare la modulistica di bilancio alla sopravvenuta normativa concernente le Regioni, limitando alle stesse la utilizzazione della voce di entrata “di cui Utilizzo Fondo anticipazione di liquidità (D.L. 35/2013) e successive modifiche e rifinanziamenti”, mentre la voce di spesa del titolo 4 risulterebbe utilizzabile sia dalle Regioni che dagli enti locali (pur se vale anche per questi ultimi l’utilizzo dell’avanzo accantonato).
In conclusione, pur con tutte le riserve del caso, riterrei preferibile la soluzione, per gli enti locali, di non valorizzare nel quadro generale riassuntivo né la voce di entrata né quella di uscita, pur ritenendo ammissibili sia la soluzione di utilizzare la sola voce di uscita (soluzione che, anche se incompleta, risulterebbe contabilmente corretta in quanto detta voce è soltanto un “di cui”) sia quella di utilizzarle entrambe (anche tale soluzione sarebbe contabilmente corretta, ma si porrebbe in contrasto “formale” con la indicazione che specifica “solo regioni”).
Per quanto concerne la copertura delle somme del fondo anticipazione di liquidità (con ciò intendendosi la rata annuale di restituzione, composta di capitale ed interessi, le stesse incidono sugli equilibri di parte corrente, e debbono pertanto essere finanziate da entrate correnti di ciascun esercizio (vedasi in tal senso la citata delibera della Corte dei Conti n. 33/2015).
Relativamente alle codifiche, in entrata - qualora si ritenga di seguire tale possibilità - la voce concerne l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (quota accantonata), e quindi presenta la codifica non significativa E.0.00.00.00.000; per la parte spesa è prevista la codifica U.4.05.01.01.001 (anch’essa introdotta con il citato D.M. 4 agosto 2016).
Dott. Ennio Braccioni 26 febbraio 2018
(nota) dette norme hanno trovato definitiva conferma applicativa con la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 28/2017.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
presentata dal dott. Eugenio de Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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