Tirocinio formativo retribuito propedeutico all’iscrizione all’albo degli architetti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede su chi grava l'onere dell'invio Unilav, nel caso di tirocini con onere a carico dell'ente e senza oneri a carico dell'ente. Qual è il fattore discriminante per l'iscrizione a carico dell'ente?
La nota del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2007 chiarisce quanto segue:
“Come previsto espressamente nella normativa, la comunicazione preventiva si applica anche “ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata”.
A questo riguardo con la nota del 4 gennaio 2007, in ragione della formula ampia usata dal legislatore, si è ritenuto di includere non solo i tirocini previsti dall’art. 18 della legge n. 196/97 e dal relativo regolamento di attuazione (DM n. 142/1998), nonché quelli disciplinati da leggi regionali, ma anche quelli inclusi nei piani di studio dalle università e dagli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari.
In fase di prima attuazione, tuttavia, perplessità sono emerse circa l’opportunità di estendere l’obbligo anche a quelle esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione.
Pertanto, alla luce del suesposto criterio interpretativo, basato su esigenze di monitoraggio e di prevenzione del lavoro irregolare, rivedendo il primo orientamento, si ritiene di escludere l’obbligo di comunicazione per i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.
Tutto ciò si sostanzia allorché si verifichino le seguenti condizioni:
- Promozione da parte di una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la regione o la provincia;
- Destinatari studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
- Svolgimento all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.
Di converso, rientrano negli obblighi di comunicazione i tirocini promossi dai centri per l’impiego e da altri soggetti operanti nel campo delle politiche del lavoro a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, nonché di soggetti svantaggiati o di disabili, con la finalità di favorirne l’inserimento lavorativo.
Sempre in tema di tirocini, si chiarisce altresì che, fermo restando l’obbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie.
Con riguardo alle altre esperienze lavorative assimilabili ai tirocini, oltre a quelle già indicate con la precedente nota (borse lavoro, lsu), si segnalano le borse post-dottorato di ricerca.
I periodi di pratica professionale regolarmente comunicati ai rispettivi Ordini, sono invece esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva, in quanto finalizzati ad una futura attività libero professionale, di per sé esclusa dall’ambito di applicazione della norma.”
Ne segue che:
- in via generale, tutte le tipologie di tirocinio richiedono l’invio della comunicazione;
- si possono escludere invece le fattispecie di tirocinio promosse da istituzioni scolastiche (come quelle attivate in convenzione con gli enti locali).
Ciò, secondo la nota ministeriale citata, senza fare riferimento all’onerosità del tirocinio.
8 febbraio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6943, sintomo n. 7043
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Ministro per la Pubblica Amministrazione - Decreto 22 ottobre 2024, n. 55297315
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 25 luglio 2024
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