Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede se si possa iscrivere un cittadino comunitario con contratto di tirocinio, trattandosi di un contratto di lavoro subordinato ma a carattere formativo, e se eventualmente si possa iscrivere con la sola dichiarazione di disponibilità economiche in considerazione del fatto che l’assicurazione sanitaria è compresa nell’attivazione del contratto di tirocinio formativo.
L'articolo 7 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in recepimento della corrispondente norma della Direttiva dell'Unione europea 2004/38/CE, dispone che il primo requisito di "regolare soggiorno" in uno Stato diverso da quello di provenienza è "il lavoro subordinato o autonomo in Italia"; in alternativa, serve il possesso delle risorse economiche e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.
Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione finalizzato alla formazione di un lavoratore al fine dell'eventuale assunzione all'interno di un'azienda, un ente o uno studio professionale, dopo aver acquisito le necessarie competenze pratiche. Non comporta la stipula di un vero e proprio contratto di lavoro e, conseguentemente, non sono previsti dalla legge tutti quei diritti riservati ai lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato: la retribuzione, il risultato che il lavoratore deve raggiungere, il versamento previdenziale e contributivo, ecc.
Il rapporto che si istaura tra il lavoratore e l’azienda ha un carattere prevalentemente formativo, pur comportando per il lavoratore un certo apporto personale a vantaggio dell’azienda stessa.
Il tirocinio costituisce una forma di contratto atipica soggetta ad una serie di limiti temporali, retributivi e contributivi e, in quanto tale, non consente, ad esempio, che possa essere utilizzato per sostituire i dipendenti in malattia o in maternità. La corresponsione di una somma di denaro al tirocinante generalmente si configura come “rimborso spese” e non come corrispettivo per una prestazione del lavoratore.
Le polizze assicurative, sottoscritte dal tirocinante, riguardano gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile verso terzi, ma non certamente l'assistenza sanitaria
Ciò premesso, in linea generale i contratti di tirocinio formativi non permettono l’iscrizione in anagrafica dei cittadini UE, perché non danno vita ad un contratto di lavoro e, dunque, la parte non acquisisce la qualità di lavoratore rilevante ai sensi dell’articolo 7.
Si consiglia comunque di verificare presso il Centro per l’impiego territorialmente competente se la tipologia di tirocinio dichiarata dal cittadino comunitario ricada nelle caratteristiche sopra evidenziate e come tali non idonee all’iscrizione anagrafica, o se invece, al di là del “nome” attribuito, possa invece essere assimilata a tutti gli effetti ad un contratto di lavoro subordinato.
Pertanto se il contratto di tirocinio formativo non permette l’iscrizione in anagrafica dei cittadini UE, perché non danno vita ad un contratto di lavoro e, dunque, la parte non acquisisce la qualità di lavoratore subordinato nello Stato rilevante ai sensi dell’articolo 7 comma 1 lettera a) si potrebbe valutare il caso previsto dalla successiva lettera b).
Per quanto riguarda le risorse economiche nella “Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri” del 2 Febbraio 2009 viene stabilito che la nozione di “risorse sufficienti” deve essere interpretata alla luce dell'obiettivo della direttiva che si prefigge di agevolare la libera circolazione fintanto che i beneficiari del diritto di soggiorno non diventano un onere irragionevole per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
La dimostrazione della disponibilità economica può essere il corrispettivo percepito per il tirocinio.
In materia di copertura dei rischi sanitari per il cittadino comunitario non lavoratore, non esistono indicazioni chiarissime e semplici; un punto di riferimento, in verità, è costituito da una corposa circolare del Ministero della Salute, emanata il 3 agosto 2007 e perciò, poco dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30.
Tale circolare, al punto F. relativo a “Cittadini comunitari muniti di assicurazione privata” così si esprime: “Per quanto concerne l'assistenza ai cittadini comunitari muniti di assicurazione privata, si ritiene che (tale assicurazione privata) deve avere i seguenti requisiti: essere valida in Italia; prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (art. 7, comma l), lettere b) e c) della direttiva 2004/38); avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza; indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela; indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, numero di telefono e di fax, eventualmente anche e-mail). Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, sia quando richiede l'iscrizione anagrafica, sia quando richiede una prestazione sanitaria, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare. Si rammenta che l'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN”.
Si tratta di indicazioni utili, che tuttavia, vanno correlate alle indicazioni date dalla Commissione europea (Comunicazione del 2 luglio 2009 della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM (2009) 313/4 – Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all’interno del territorio degli Stati membri); nella citata comunicazione, riguardo alla polizza sanitaria, la Commissione europea precisa che “In linea di principio, è accettabile qualunque copertura assicurativa, privata o pubblica, contratta nello Stato membro ospitante o altrove, nella misura in cui offre una copertura completa e non crea un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante. Nel tutelare le proprie finanze pubbliche e valutare al contempo se la copertura assicurativa è completa, lo Stato membro deve agire in conformità dei limiti imposti dal diritto comunitario e del principio di proporzionalità”.
7 febbraio 2024 Andrea Dallatomasina
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