Le sponsorizzazioni, diversamente dalle erogazioni liberali, rappresentano un contratto atipico a titolo oneroso consensuale che è rilevate ai fini IVA ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. i), del DPR 633/1972 secondo cui “gli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché' esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: i) pubblicità commerciale”; trattasi di un contratto a prestazioni corrispettive per mezzo del quale lo sponsor si impegna ad assicurare un compenso al contraente, in questo caso ente locale, per visibilità del marchio o prodotti in occasione di una iniziativa (Risoluzione n. 88 dell’11 luglio 2005).
L’articolo 43 della legge 449/97 prevede, al comma 1, la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione e
accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. l ricorso alle sponsorizzazioni è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- perseguimento di interessi pubblici;
- esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata (condizione che può essere ricondotta al principio di sussidiarietà orizzontale);
- devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti.
Il soggetto persona fisica non titolare di Partita IVA, alla luce di quanto sopra riportato, può stipulare contratto di sponsorizzazione e regolarizzare l’aspetto fiscale tramite emissione di una ricevuta di prestazione occasionale con applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 20% ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/1973 “I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23 (Enti e Società), che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa”.
Per le persone giuridiche titolari di partita IVA, invece, l’attività è rilevate ai fini IVA ed è soggetta ad aliquota ordinaria del 22%,
8 febbraio 2024 Alessandro Giordano
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