Contratto di sponsorizzazione con persona fisica

Risposta del Dott. Alessandro Giordano

Quesiti
di Giordano Alessandro
10 Febbraio 2024

Può una persona fisica stipulare un contratto di sponsorizzazione con un Comune? In caso affermativo, come può poi formalizzare contabilmente il versamento? Se invece trattasi di persona giuridica deve contabilmente emettere fattura in merito? Tale operazione è soggetta o meno ad iva?

Risposta

Le sponsorizzazioni, diversamente dalle erogazioni liberali, rappresentano un contratto atipico a titolo oneroso consensuale che è rilevate ai fini IVA ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. i), del DPR 633/1972 secondo cui “gli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché' esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: i) pubblicità commerciale”; trattasi di un contratto a prestazioni corrispettive per mezzo del quale lo sponsor si impegna ad assicurare un compenso al contraente, in questo caso ente locale, per visibilità del marchio o prodotti in occasione di una iniziativa (Risoluzione n. 88 dell’11 luglio 2005).

L’articolo 43 della legge 449/97 prevede, al comma 1, la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione e

accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. l ricorso alle sponsorizzazioni è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  1. perseguimento di interessi pubblici;
  2. esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata (condizione che può essere ricondotta al principio di sussidiarietà orizzontale);
  3. devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti.

Il soggetto persona fisica non titolare di Partita IVA, alla luce di quanto sopra riportato, può stipulare contratto di sponsorizzazione e regolarizzare l’aspetto fiscale tramite emissione di una ricevuta di prestazione occasionale con applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 20% ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/1973I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23 (Enti e Società),  che corrispondono a soggetti residenti  nel  territorio  dello Stato compensi comunque denominati,  anche sotto  forma  di  partecipazione  agli  utili, per prestazioni di lavoro  autonomo, ancorché'  non  esercitate  abitualmente ovvero siano rese a terzi o  nell'interesse di  terzi  o  per  l'assunzione di obblighi di fare, non fare o  permettere devono  operare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta del 20 per  cento a  titolo  di  acconto  dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo  di rivalsa”.

Per le persone giuridiche titolari di partita IVA, invece, l’attività è rilevate ai fini IVA ed è soggetta ad aliquota ordinaria del 22%,

8 febbraio 2024             Alessandro Giordano

 

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