Monetizzazione ferie per un lavoratore al quale è stato riconosciuto un contratto a tempo determinato

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
08 Febbraio 2024

L’Ente ha perso una causa contro l'Inps i cui ispettori avevano accertato un anomalo incarico come co.co.co. e quindi hanno riconosciuto ad un soggetto la tipologia di un contratto a tempo determinato per 5 anni. Il Comune ha pagato la differenza contributiva, Tfr. Ora tale soggetto ha chiesto il pagamento delle ferie non maturate. L'Ente avendolo inquadrato come co.co.co non ha potuto assegnargli ferie quindi possono essere pagate?

Risposta

Il divieto di monetizzazione delle ferie residue sancito dall’art. 5, c. 8, D.L. n. 95/2012 prevede che la loro mancata fruizione, alla cessazione del rapporto, non possa dar luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, con disapplicazione delle disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.

Tale principio è temperato dall’orientamento espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato con il parere prot. 94806 del 09/11/2012 nonché dal Dipartimento della Funzione pubblica con parere prot. 40033 del 08/10/2012, dai quali si ricava che il divieto di monetizzazione non opera nei casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non sia imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, risoluzione del rapporto per inidoneità fisica permanente e assoluta, ecc.

Bisogna a questo punto ricordare che la Corte Costituzionale, con sent. n. 95/2016, conferma, in linea di principio, la linea della prassi amministrativa.

Essa considera infatti che proprio il legislatore correla il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a quelle fattispecie in cui:

la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie “.

Ora, nel caso esposto nel quesito, si ritiene che il diritto alla monetizzazione possa essere garantito al lavoratore, il quale ha ottenuto lo status di dipendente solo in un secondo momento, a seguito di una causa intentata e vinta.

D’altra parte, si ricorda che l’art. 38, c. 1, CCNL 16.11.2022 dispone:

1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.”

Nel caso descritto nel quesito, il lavoratore non poteva beneficiare di ferie in quanto co.co.co. Il successivo riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato non può non comprendere, oltre, all’erogazione delle differenze retributive e contributive, anche i giorni di ferie maturati e retribuiti di cui egli non ha potuto beneficiare.

7 febbraio 2024              Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6935, sintomo n. 7035

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