Contributo regionale non utilizzato e impropriamente conservato a residui - Riutilizzo.

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
09 Febbraio 2024

Nel 1999 la Regione ha concesso un contributo a questo Ente che non è stato utilizzato ed inserito nelle partite di giro. A oggi non ne è stata richiesta la restituzione. E' corretto mantenere un residuo così vecchio? C'è modo di metterlo in avanzo? Se la Regione lasciasse i fondi al Comune, come potremmo riutilizzarli?

Risposta

Per formulare una risposta esauriente occorrerebbe conoscere:

  1. il provvedimento di concessione del contributo, al fine di verificare la natura del contributo a suo tempo concesso, i vincoli previsti al riguardo, le condizioni stabilite per il suo utilizzo e la eventuale previsione di restituzione in caso di mancato utilizzo, parziale o totale;
  2. se nel corso del notevole lasso di tempo trascorso (circa 25 anni) la Regione abbia posto in essere atti interruttivi della prescrizione (come ad esempio richieste di restituzione della somma assegnata).

In mancanza di informazioni più precise, la risposta che si formula è limitata a considerazioni di ordine generale.

Preliminarmente si osserva che, in mancanza di formali atti interruttivi da parte della Regione, deve ritenersi maturata la prescrizione ai sensi dell’articolo 2946 c.c., per cui la Regione non avrebbe giuridicamente più alcun titolo a pretendere la restituzione della somma; correlativamente non troverebbe più alcuna giustificazione il mantenimento in contabilità del corrispondente residuo passivo in quanto con la prescrizione viene meno il diritto del creditore, e conseguentemente non possono essere conservati residui che si riferiscono a debiti non più esigibili e che in quanto tali non rappresentano, o non rappresentano più, un debito per l’Ente.

Relativamente alle partite di giro, si ritiene impropria la allocazione in tale parte del bilancio del contributo, anche se disposta negli anni trascorsi, contributo che avrebbe invece dovuto essere contabilizzato nella parte di competenza, sia per quanto riguarda l’entrata che per quanto concerne la spesa inerente il suo reimpiego (ovvero la sua restituzione); in ogni caso il corrispondente residuo passivo, non rappresentando per l’Ente una obbligazione giuridicamente perfezionata, va cancellato in occasione delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui.

Considerato poi che la cancellazione di un residuo passivo determina un miglioramento del risultato di amministrazione, la allocazione delle corrispondenti risorse (nel caso in esame rappresentate dal contributo regionale) nelle diverse quote che compongono detto risultato dipende dalla natura delle risorse stesse: nella quota vincolata se l’entrata corrispondente è caratterizzata da uno specifico vincolo di destinazione, nella quota destinata agli investimenti se detta entrata consiste in un contributo genericamente finalizzato a spese in conto capitale, ovvero nella quota libera nel caso di contributo di natura corrente senza vincoli di destinazione.

In ogni caso l’utilizzo da parte del comune di dette risorse confluite nell’avanzo di amministrazione, certamente ammissibile secondo le regole generali (art. 187 del TUEL), dipende dalla quota di avanzo (vincolata, destinata o libera) nella quale le risorse stesse sono state ricomprese.

7 febbraio 2024             Ennio Braccioni

 

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