Termine decorrenza per osservazioni VAS (valutazione ambientale strategica)
Risposta del Dott. Mario Petrulli
Risposta di Salvatore Di Bacco
QuesitiCi sono 3 permessi di costruire relativi agli anni 2008, 2010 e, in sanatoria, al 2018, riferibili a costruzione di ville su due lotti, di cui uno edificato e l'altro no. E' stato pagato il contributo di costruzione per entrambi i lotti, ma la società fallisce, i beni vanno all'asta e il lotto non edificato viene acquistato da un privato. Quesito: Il nuovo proprietario può chiedere la restituzione del contributo pagato in precedenza dall'altro proprietario rinunciando ad edificare?
Gli oneri concessori sono strettamente connessi al concreto esercizio della facoltà di costruire.
Il privato quindi ha sempre Il diritto di credito che decorre dalla data in cui il titolare comunica all’amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo o dalla data di adozione da parte dell’amministrazione comunale della dichiarazione di decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini per l’inizio dei lavori previsti dall’art. 15 del T.U. dell’Edilizia DPR 380/2001.
Sentenze ribadite anche recentemente (TAR Pescara n. 219/2022 e Consiglio di Stato n. 4633/2021) affermano: “Nel caso in cui il privato rinunci o non utilizzi il titolo edilizio o lo stesso sia decaduto, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 2023 c.c., o comunque, dell’art. 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione oltre interessi legali e senza rivalutazione monetaria e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione”
Il Consiglio di Stato con una recente sentenza n.349 dell’11 gennaio 2021 evidenzia che la decadenza del termine di prescrizione decennale relativo alla restituzione delle somme pagate a titolo di oneri concessori, va calcolata partendo dal momento in cui il diritto al rimborso può essere esercitato dal privato in applicazione del principio generale indicato dall’art. 2935 del Codice Civile.
Di conseguenza, il diritto di credito del titolare di un permesso di costruire non utilizzato anche parzialmente, decorre non alla data del rilascio del provvedimento, bensì dalla data in cui il titolare comunica al comune la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo, o dalla data di dichiarazione di decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori nei termini previsti.
Nel caso “de quo” è necessario verificare se l’amministrazione comunale ha dichiarato la decadenza del titolo e pertanto ove ciò fosse accaduto il termine massimo prescrittivo decorrerebbe da tale data.
7 febbraio 2024 Salvatore Di Bacco
Per i clienti Halley: ricorrente QU n. 306, sintomo n. 314
Risposta del Dott. Mario Petrulli
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34443
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 30
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: