Mantenimento Indennità integrativa speciale (I.I.S.) in caso di progressione verticale da B7 a C1

Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele

Quesiti
di Daniele Ylenia
09 Febbraio 2024

Si chiede se in caso di progressione verticale da B7 a C1, l'Indennità integrativa speciale (I.I.S.) va mantenuta.

Risposta

A partire dal 1° gennaio 2003, in virtù di quanto previsto dall’art. 29, comma 3, del CCNL 22.01.2004, l’indennità integrativa speciale (IIS) ha cessato di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è stata conglobata nello stipendio tabellare.

Il comma 4 del medesimo articolo prevede, inoltre, uno specifico assegno ad personam finalizzato a salvaguardare, nel momento del conglobamento dell’IIS nel trattamento stipendiale, il più elevato importo di questa voce retributiva in godimento del personale delle categorie B e D (si veda RAL 1827 Orientamento applicativo ARAN).

Tale assegno “non riassorbibile ed utile ai fini del trattamento di pensione e di fine servizio” è riconosciuto solo al personale che era già in servizio, in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alle posizioni economiche B3 e D3, alla data del 22.1.2004, data di definitiva sottoscrizione del CCNL relativo al quadriennio normativo 2002-2005, dato che esso è finalizzato, come detto, alla tutela del maggiore importo di indennità integrativa speciale di cui beneficiavano prima del conglobamento.

Pertanto, l’assegno ad personam scaturente dal conglobamento rimane in godimento al dipendente, in quanto non riassorbibile.

Diverso è il caso previsto dal vigente CCNL 16.11.2022, all’art. 15, comma 3, secondo cui, nel caso di progressioni tra Aree, “qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa area”.

In tal caso, le differenze tabellari derivanti dalla progressione verticale danno origine ad un assegno personale assorbibile nelle successive progressioni.

Tanto più che l’art. 74, comma 2, del vigente CCNL prevede che “La retribuzione corrisposta al personale è definita come segue:

a) retribuzione mensile che è costituita dallo stipendio tabellare;

b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dai differenziali stipendiali, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all’art.29, comma 4, del CCNL del 22.01.2004, nonché dagli altri assegni personali riassorbibili di cui all’art. 15, comma 3 (Progressioni tra le Aree).”

7 febbraio 2024             Ylenia Daniele

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6930, sintomo n. 7030

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