Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiNel caso di attribuzione di mansioni superiori già stabilita (da area istruttori a area funzionari), quale retribuzione per elevata qualificazione si deve considerare nel caso di incarico da assegnare? Gli importi minimi e massimi relativi all'area di partenza (istruttori 3.000€-9.500€) o all'area su cui va in sostituzione (funzionari 5.000€-18.000€)?
L’art. 52, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001 dispone:
“2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza."
L’attribuzione delle mansioni superiori non comporta però automaticamente il conferimento dell’incarico di EQ che è disposto solo con atto ad hoc a cura del Sindaco (negli enti privi di dirigenza) o del Dirigente di riferimento.
Ora, poiché per il tempo dell’attribuzione delle mansioni superiori "il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”, se gli fosse conferito anche l’incarico di EQ si ritiene che egli avrebbe diritto alla retribuzione tabellare dell’Area di destinazione (nel caso Funzionari ed EQ) e alla retribuzione di posizione per la specifica EQ ricoperta nell'Area (€ 5.000 - € 18.000).
Evidentemente, tale retribuzione dovrebbe essere rapportata alla durata ridotta dell’incarico:
- sei mesi al massimo (prorogabili a dodici nel caso di avvio della procedura concorsuale);
- per la durata dell’assenza negli altri casi previsti dall’art. 52.
La Corte di Cassazione (sent. n. 16845/2019) ha ulteriormente precisato che:
“(…) sulla base dei principi affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 25837 dell'11.12.2007 e n. 3814 del 16.2.2011 (…), ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa.”
Se per i giudici della Corte tale emolumento riferito all’area di destinazione è erogabile anche quando le mansioni superiori non sono state attribuite in modo regolare, a maggior ragione ciò vale quando il procedimento ha seguito un iter corretto.
6 febbraio 2024 Massimo Monteverdi
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