Dipendenti pubblici: aggiornata la procedura dell’accertamento sanitario
INPS – 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede quanti giorni di congedo parentale spettano ad un dipendente a tempo determinato in servizio fino al 02/06/2024, per un figlio con meno di 3 anni e per un altro figlio con meno di 6.
Si rammenta innanzitutto che l’art. 61, c . 1, CCNL 16.11.2022 dispone:
“1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine (…)”.
Il congedo parentale è disciplinato:
- Dall ‘art. 32, c. 1, D. Lgs. n. 151/2001:
“1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; (…)”;
- dall’art. 45, c. 4, CCNL 16.11.2022:
“4. Successivamente al congedo per maternità o paternità, di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita di ciascun bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del D. Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3."
Poiché il CCNL non prevede un ricalcolo del congedo per i contratti a tempo determinato, si ritiene che essi possano essere utilizzati nei limiti massimi previsti dalla norma, compatibilmente con la durata del contratto.
Nel caso illustrato nel quesito, ad esempio, se il contratto scade il giorno 2/6/2024, il padre potrebbe assentarsi oggi ai sensi dell’art. 32, c. 1, lett. b), D.lgs. n. 151/2001 e prolungare il congedo sino alla scadenza del contratto.
I trenta giorni previsti dall’art. 45, CCNL 16.11.2022 (ex art. 47, D.lgs. n. 151/2001) nel caso di malattia del figlio restano interamente utilizzabili (ovviamente, come plafond complessivo tra i due genitori), fino al 2/6/2024.
5 febbraio 2024 Massimo Monteverdi
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