Risposta del Dott. Cristoforo Di Lorenzo
QuesitiPer la rideterminazione del TFS a seguito di erogazioni di arretrati contrattuali/arretrati ex-Peo, ecc., sia in caso di TFS non ancora pagato al dipendente sia nel caso di Tfs pagato (o pagato parzialmente), come bisogna gestire l'ultimo miglio TFS? È necessario inserire un nuovo ultimo miglio con i dati economici aggiornati oppure modificare i dati dell'ultimo miglio già esistente e procedere ad una nuova certificazione?
Le motivazioni esposte nel quesito rendono necessaria la rideterminazione del TFS del dipendente cessato. In questi casi occorre sempre produrre un nuovo Ultimo Miglio TFS. Il precedente inviato non va più modificato. Per quanto riguarda le modalità di gestione del procedimento esistono diverse variabili che ne determinano il percorso. In primo luogo va rilevato se la domanda originaria era stata prodotta in forma cartacea (il vecchio Mod. 350P) oppure era già stata presentata telematicamente, tramite la funzione on-line “Comunicazione cessazione TFS”, presente nella Scrivania Virtuale dell’Ente.
Se la precedente richiesta di liquidazione del TFS è stata presentata telematicamente, occorrerà solamente compilare un nuovo Ultimo Miglio TFS in PassWeb.
Nel caso, invece, di primo invio in forma cartacea, oltre alla compilazione di un nuovo Ultimo Miglio TFS in PassWeb, occorrerà altresì compilare la “Comunicazione cessazione TFS” on line, contrassegnandola come “1^ Liquidazione” se la precedente richiesta si trova in stato “Non pagata” o “In lavorazione” oppure come “Riliquidazione” se il primo invio si trova in stato “Pagata” o “In pagamento”.
Credo sia utile ricordare che per verificare lo stato di una pratica di Liquidazione TFS basta richiamare la posizione dell’ex dipendente in Nuova PassWeb, accedere al Menu “Collegamenti” e utilizzare la funzione “Consultazione pratica-fascicolo”.
4 gennaio 2024 Cristoforo Di Lorenzo
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6924, sintomo n. 7024
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Supporto Giuridico – Parere 3 aprile 2025, n. 3303
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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