Procedura negoziata

ammissione consorzio

Quesiti
di De Carlo Eugenio
28 Febbraio 2018

Procedimento di gara per l’appalto dei lavori di restauro manutentivo di alcune parti del complesso immobiliare del Chiostro.

Si premette: che con determinazione n. 1267 del 12.09.2017 si è proceduto ad indire apposita procedura negoziata previa consultazione di un congruo numero di operatori economici, con ricorso tramite RdO al Mercato Elettronico (MEPA) di Consip, nell’ambito delle acquisizioni della prestazione/fornitura dell’appalto dei lavori di restauro manutentivo di alcune parti del complesso immobiliare del Chiostro di San Francesco, , rientrante nella categoria di quei prodotti/servizi del bando Me.P.A. Lavori di manutenzione – beni del patrimonio comunale, con inoltro della richiesta d’offerta; che la Richiesta di Offerta (RdO), codificata dal Gestore del Sistema con ID negoziazione n° 1860353 del 6.02.2018, è stata inoltrata, a mezzo del portale www.acquistinretepa.it ai quindici operatori economici sorteggiati; che entro le ore 18.00 del giorno 20/02/2018, termine determinato dalla richiesta d’offerta personalizzata (ovvero disciplinare di gara) per la ricezione delle offerte, a pena di esclusione, sono pervenute n. 8 offerte; che in data 21.02.2018 si è tenuta,la procedura di gara negoziata in oggetto con ricorso tramite RDO al Mercato Elettronico (MEPA) di Consip per l’esame della correttezza formale delle offerte pervenute entro i termini stabiliti e per l’esame e la verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta virtuale “A” e dell’offerta economica contenuta nella busta virtuale “B”degli operatori economici partecipanti; Alla luce di quanto sopra si chiede di esprimere un parere in ordine all’ammissione al procedimento selettivo di due operatori economici in quanto uno ha la qualifica di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), in possesso dell’OG2 e designa l’impresa esecutrice dei lavori una consorziata che detiene solo l’OG1, l’altro operatore economico è invece un consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) ed anche, in questo caso, il consorzio detiene la qualifica di OG2 mentre la consorziata, anche in questo caso, possiede solo l’OG1. La domanda o meglio le domande da porre sono le seguenti: La qualificazione posseduta dal Consorzio ovvero la OG2 può essere utilizzata/fruita anche dall’impresa consorziata? L’impresa consorziata quindi può eseguire – e’ legittimata - i lavori anche se possiede solo l’OG1? Posso affidare dunque l’appalto nell’eventualità che risulti essere la migliore offerta formulata da uno dei due consorzi, considerato che ciascuna impresa designata esecutrice dei lavori da parte di ciascun Consorzio non possiede l’OG2 ma solo l’OG1? Il certificato di esecuzione lavori a chi dovrà poi essere rilasciato??? Il contratto andrà fatto con il Consorzio?? Si prega di effettuare il riscontro in maniera riservata dal momento che trattasi di un procedimento di gara in corso oppure trattare la questione ma in forma anonima.

Risposta

Secondo recente delibera dell’ANAC (n. 1239 del 6 dicembre 2017):

- l’art. 47 del Codice, in tema di qualificazione dei consorzi stabili ai fini della partecipazione alle gare, stabilisce che essi “…possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto”;

-l’art. 146 del Codice, stabilisce che  “1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.  I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale.

3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice”;

Pertanto, l’Anac, allo stato attuale della normativa in materia, ha ritenuto che “pur rimanendo fermo il principio generale del c.d. “cumulo alla rinfusa”, sulla base del quale i consorzi stabili possono scegliere di provare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alle gare con attribuzioni proprie e dirette oppure con quelle dei consorziati, non può trascurarsi la circostanza che le norme sulla qualificazione nell’ambito dei contratti relativi ai beni culturali costituiscono una species delle norme sulla qualificazione in generale e che pertanto, sulla base del principio interpretativo secondo cui lex specialis derogat generali, in tale specifico settore i consorzi stabili possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis per l’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, anche in ragione di quanto stabilito dall’art. 146, comma 2 del Codice, secondo cui “I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti”;

Il legislatore, con il d.lgs. n. 56/2017 (recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”), introducendo il comma 7bis all’art. 48 del Codice, con una disposizione a carattere interpretativo, ha ritenuto di esplicitare un principio generale di derivazione giurisprudenziale secondo cui “È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata”;

Pertanto – osserva l’ANAC - la citata novella normativa, intendendo «apportare elementi di chiarezza alla disciplina inerente i consorzi» con precipuo riferimento al «…se e in che limite sia possibile per il consorzio stabile e per il consorzio di cooperative di produzione e lavoro incaricare, ai fini dell’esecuzione dei lavori, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara» (così la Relazione di accompagnamento al Decreto Legislativo sopra menzionato relativamente all’articolo 29, comma 1, lettera b), ha inteso ricondurre i consorzi stabili nell’alveo dei principi normativi applicati ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi ordinari per quanto concerne le modificazioni soggettive tra la fase di gara e la fase esecutiva.

Pertanto, il Consiglio dell'ANAC  sulla base delle motivazioni che precedono, ritiene:

- che i consorzi stabili, nell’ambito degli appalti nel settore dei beni culturali, possano indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis per l’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, anche in ragione di quanto stabilito dall’art. 146, comma 2 del Codice;

- inammissibile l’eventuale sostituzione delle consorziate esecutrici indicate dal Consorzio “Il nuovo CIV” in sede di offerta poiché ciò costituirebbe una illegittima sanatoria ex post del difetto di un requisito di partecipazione, rappresentato nel caso di specie dalla qualificazione OG2 direttamente in capo agli operatori economici che eseguono le opere oggetto dell’appalto.

 

Dr. Eugenio De Carlo               27/02/2018

 

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×