Storno e riemissione fattura elettronica intestata alla biblioteca comunale anziché al comune sede legale
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
ditta fornitrice di carburante
QuesitiIn considerazione che la ditta fornitrice di carburante più vicina alla sede comunale, individuata mediante CONSIP, dista a km. 25, il Comune, per la fornitura di carburante di un solo mezzo (APECAR) utilizzato dagli operai comunali, può fornirsi dalla ditta più vicina all'Ente anche se non rientra nell'area circoscritta da CONSIP? E' legittimo utilizzare la "CartaMaxi " la cui modalità di pagamento è tramite SDD? L'abolizione dal 1° luglio 2018 della scheda carburante, introdotta dalla nuova Legge di Bilancio 2018, si riferisce anche alle domande di adesione “CartaMaxi”?
Secondo un orientamento della Corte dei conti (v. sez. contr. Veneto, parere n. 348/2017), la deroga degli acquisti delle pubbliche amministrazioni tramite centrali di committenza e le deroghe al relativo regime è sottoposta a limiti ed a condizioni ben precisi, concretizzandosi nell’alternativa del ricorso ad altre centrali di committenza o dell’esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica. E’ richiesto, in entrambi i casi, il conseguimento di un risparmio apprezzabile che, per quanto riguarda il carburante (ed altre tipologie di beni individuati dal legislatore), non può essere inferiore del 3 per cento rispetto ai prezzi fissati nelle convenzioni Consip. Secondo detto indirizzo, non esistono, allo stato, possibilità di approvvigionamento alternative diverse da quelle previste da tali disposizioni, le quali, tra l’altro, avendo carattere derogatorio e, quindi, eccezionale, devono considerarsi di stretta interpretazione. Per quanto riguarda l’acquisto di carburante, in generale ed ad eccezione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, dunque, il ricorso diretto al mercato, laddove sia suscettibile di determinare un effettivo risparmio di spesa, potrà avvenire in presenza dei presupposti individuati dal legislatore e nei limiti da quest’ultimo fissati.
Ne consegue che, qualora una amministrazione pubblica non volesse far ricorso ad altre centrali di committenza per l’acquisto di carburante, sottraendosi al meccanismo delle convenzioni- quadro, e volesse, invece, stabilire un rapporto diretto con un fornitore, non potrebbe proprio farlo nel presente esercizio (come negli altri due successivi), mentre al di fuori del periodo di sospensione della deroga, avrebbe l’obbligo di individuare tale fornitore mediante procedura a evidenza pubblica, secondo i principi generali e secondo le modalità previste dal citato comma 494 dell’art. 1 della L. n. 208/2015.
Cio a prescindere dall’onerosità e dalla minor convenienza che, nel caso concreto rappresentato dall’ente, sono certamente imputabili al sistema di acquisto previsto dalle norme vigenti, alle quali codesta Sezione, al pari delle amministrazioni pubbliche destinatarie della normativa medesima, tuttavia, e tenuta a dare applicazione.
Quanto alla carta carburante, accanto all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, che per il settore carburanti è previsto a partire dal 1° luglio 2018, verrà cancellato l’obbligo di compilazione della scheda carburante per lavoratori e imprese.
La scheda carburante, si ricorda, è il documento nel quale bisogna annotare i costi sostenuti per i rifornimenti dell’auto utilizzata per motivi di lavoro al fine di poter dedurre il costo del carburante e detrarre l’Iva.
Tale adempimento periodico verrà meno a partire dal 1° luglio 2018, data a partire dalla quale la Legge di Bilancio 2018 ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti oltre che per le prestazioni da appalti pubblici.
A partire da tale data le spese sostenute per l’acquisto di carburanti saranno deducibili e l’Iva sarà detraibile soltanto se il pagamento verrà effettuato con mezzi tracciabili, come carte di credito o di debito e prepagate.
Dott. Eugenio De Carlo 27/02/2018
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Ministero dell’Interno Dipartimenti per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 4 giugno 2025
ANAC – Comunicato stampa del 3 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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