Ai sensi dell’art. 74, c. 2, lett. a), CCNL 16.11.2022:
“2. La retribuzione corrisposta al personale è definita come segue:
a) retribuzione mensile che è costituita dallo stipendio tabellare; (…)”.
A nostro parere, la retribuzione per chi è assunto nel corso di un mese va proporzionata ai giorni di calendario del mese, non a quelli lavorativi.
In caso contrario, considerando ad esempio due lavoratori a tempo pieno ma con orario distribuito rispettivamente su cinque e su sei giorni, utilizzando il criterio dei 26 giorni lavorativi, nel mese di gennaio 2024 si otterrebbero due risultati diversi:
- orario su cinque giorni: 22 giorni lavorativi su 26;
- orario su sei giorni: 26 giorni lavorativi su 26.
Ma il tabellare mensile spettante è lo stesso per entrambi.
Si ritiene, perciò, che la base di calcolo, valevole per ogni mese, debba essere il numero di giorni di calendario di quel mese.
Solo in questo modo è possibile attribuire il rateo di stipendio senza disparità.
Dunque, si ritiene che chi è stato assunto il giorno 11.1.2024 abbia diritto a 21/31 di retribuzione tabellare.
5 febbraio 2024 Massimo Monteverdi
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