Emissione fattura per concessione ad uso esclusivo di un'area adibita a parcheggio

Risposta del Dott. Alessandro Giordano

Quesiti
di Giordano Alessandro
06 Febbraio 2024

La comandante della Polizia Locale ha sottoscritto un accordo (“Foglio patti e condizioni per l’utilizzo di area adibita a parcheggio”) con una ditta nell’area industriale, in cui il Comune concede ad uso esclusivo i parcheggi antistanti la ditta dietro un corrispettivo annuale di 1.800 €.

Nell’accordo non si parla di emettere fatture e la ditta mi sta pressando perché vuole l’iban per il pagamento.

Dato che io l’ho saputo solo ora, sto prendendo tempo, perché, considerato che per altri casi simili emetto fatture per i parcheggi, volevo chiederti se noi dobbiamo per forza emettere fattura o se posso fare a meno dato che non è prevista nell’accordo e la ditta non la chiede.

In caso affermativo, è da considerarsi a fini commerciali o istituzionali?

Risposta

L'articolo 4, secondo comma, n. 2), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che si considerano comunque effettuate nell'esercizio di imprese  "le  cessioni  di  beni e le prestazioni di servizi fatte da (...)  enti pubblici  e  privati,  compresi  i  consorzi,  le  associazioni,  o altre  organizzazioni senza  personalità  giuridica  e  le  società  semplici,  che  abbiano per   oggetto   esclusivo   o   principale  l'esercizio  di  attività  commerciali o agricole".

Il successivo   quarto   comma del  medesimo  articolo  4,  stabilisce, peraltro, che  "Per  gli  enti  indicati  al  n. 2) del secondo comma, che non abbiano per   oggetto   esclusivo   o   principale  l'esercizio  di  attività  commerciali o  agricole,  si  considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le   cessioni   di   beni   e   le   prestazioni   di  servizi  fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole".

A riguardo l’amministrazione finanziaria si è espressa in passato con documenti di prassi (ex multis Risoluzione del 14/12/2001, Risoluzione del 06/06/2002 n. 174/E, Risoluzione del 12/03/2004 n. 36) evidenziando che l'uso di poteri propri della pubblica autorità  (escludendo,  pertanto,  la  rilevanza  ai fini IVA  dell'attivita' svolta dal Comune) si configura nelle seguenti ipotesi:

  • attività  di gestione di un parcheggio di proprietà comunale, affidata a terzi  tramite  concessione amministrativa e finalizzata, nel rispetto delle leggi  vigenti  che  regolamentano  il  settore,  alla  tutela  di interessi preminentemente  pubblici;
  • attività di  gestione  di  parcheggi,  svolta  direttamente  e  in  via esclusiva dal  Comune  nell'ambito del territorio comunale, finalizzata, nel rispetto  delle  leggi  vigenti  che  disciplinano  il settore, alla tutela di   interessi  preminentemente  pubblici;
  • a locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli è un’attività che, allorché svolta da un ente pubblico, è esercitata da quest’ultimo in quanto pubblica autorità, ai sensi dell’art. 4, n. 5, primo comma, della Sesta Direttiva del Consiglio 17.5.1977, 77/ 388/CEE, se tale attività è esercitata nell’ambito di un regime giuridico proprio degli enti pubblici. Ciò si verifica quando l’esercizio di tale attività implica l’uso di poteri propri della pubblica autorità;

In ordine  alla  corretta  interpretazione  del  concetto  di  "pubblica autorità", occorre necessariamente far   riferimento al consolidato orientamento formulato  in  proposito  dalla  Corte  di Giustizia, la quale ha più volte  ribadito  che  "le  attività esercitate in  quanto  pubbliche  autorità, ai sensi dell'art. 4, n. 5, primo  comma, della   sesta   direttiva,  sono  quelle  svolte  dagli  enti  pubblici nell'ambito del  regime  giuridico  loro proprio, escluse le attività da essi svolte in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori  economici privati".

Traspare quindi che il canone non debba essere assoggettato ad imposta sul valore aggiunto per le motivazioni riportate in premessa.

In tema di emissione di fattura elettronica, l’art. 22 del DPR 633/1972 e la risposta n. 135/2019 a cura dell’Agenzia delle entrate confermano la non rilevanza IVA dei proventi da parcheggi pubblici in capo ai gestori "istituzionali" in quanto “le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali sono operazioni fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e sono certificate mediante ricevuta”.

2 febbraio 2024             Alessandro Giordano

 

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