Progressione tra aree in deroga e concorso pubblico per garantire la riserva del 50%

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
05 Febbraio 2024

L'Ente vuole effettuare una progressione verticale in deroga, art. 13 co. 6 CCNL 16/11/2022, ma non avendo il requisito dello 0,55% procederà anche ad una assunzione con accesso dall'esterno tramite concorso, si chiede se è possibile anticipare la progressione nel corso dell'anno 2024 ed espletare il concorso nel 2025 (il posto non è occupabile prima), oppure le due procedure vanno effettuate nello stesso anno, e quindi nel 2025.

Risposta

La norma non prescrive un ordine da rispettare necessariamente nel procedere alla progressione e all’assunzione dall’esterno.

Tuttavia, si deve considerare quanto segue:

1) le due procedure dovrebbero essere programmate nel PIAO nel corso dello stesso anno poiché tipicamente si deve garantire la capacità assunzionale da utilizzare per entrambe le procedure. L’ente, infatti, non può garantire in un anno anche la disponibilità di spazi per l’esercizio successivo, che deve essere ricalcolata a ogni approvazione di rendiconto. Non si deve necessariamente trattare del primo anno del triennio di riferimento, ma si ritiene che si debba trattare dello stesso anno.

2) poiché la progressione tra aree prescrive l’obbligo di esperire la procedura concorsuale pubblica, si ritiene che, nell’ambito dello stesso anno, prima si debba procedere a bandire il concorso e poi a programmare la progressione. Tutto ciò per evitare il rischio che, una volta svolta la progressione tra aree, per cause non prevedibili, non sia più possibile procedere a effettuare il concorso, in tal modo inficiando la legittimità della progressione, con tutte le conseguenze anche in relazione alla responsabilità dirigenziale di chi l'ha avviata senza assicurare il rispetto della riserva con accesso dall'esterno.

2 febbraio 2024             Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6908, sintomo n. 7008

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