Casi di incoferibilità degli incarichi ed obbligo di astensione per conflitto di interessi

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
05 Febbraio 2024

Si chiede se un consigliere dimessosi dalla carica possa ricevere un incarico per il coordinamento di un progetto di allestimento di reperti archeologici, per un importo di circa 15.000 euro. Inoltre si chiede se si possa procedere con affidamento diretto, in considerazione dell’esiguità dell’importo e del fatto che il consigliere abbia svolto lavori per una ditta incaricata dalla sovrintendenza degli scavi relativi ai reperti poi rinvenuti.

Risposta

L’ipotesi in questione non rientra tra quelle d’inconferibilità di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 39/13 che riguarda le seguenti ipotesi: 

  1. gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
  2. gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
  3. gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
  4. gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;

Dette ipotesi si riferiscono a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti.

Quanto all’affidamento diretto, in materia si applica la disciplina di cui all’art. 50, comma 1, lett. b del D.lgs. 36/2023 il quale stabilisce la soglia di 140.000 euro al netto dell'iva, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Pertanto, l'affidamento entro detta soglia può avvenire direttamente fatta salva la verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità rispetto alla prestazione, oltre quelli di ordine generale previsti dal Codice d.lgs. n. 36/23, e fermo restando il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice.

Quanto all’eventuale conflitto tra le attività svolte e da svolgere, non è dato sapere quali attività in concreto siano state già svolte, ma è importante che non sussista alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, rispetto ad eventuali ruoli di controllo e d'interferenza riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 51 cpc e comunque ad ogni situazione  che esprima  una correlazione immediata e diretta  o anche solo potenziale tra l'attività da svolgere e specifici interessi personali o di parenti o affini fino al quarto grado, situazioni che il prestatore d'opera dovrà escludere sotto la propria responsabilità mediante dichiarazione da rendersi a norma del DPR n. 445/2000

In particolare, come evidenziato in modo assai pregnante dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (cfr. sentenza 13 novembre 2012, n.19704), sussiste un obbligo generalizzato di astensione sussiste per il solo fatto della presenza di un "interesse proprio o di un prossimo congiunto", mentre non occorre che l'interesse sia finalizzato "a conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale o a farlo conseguire ad altri, o a cagionare un danno ingiusto ad altri". In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: “…l'omessa illegittima astensione possa realizzarsi non solo in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ma in tutte le altre situazioni in cui possa profilarsi un conflitto che scaturisca da un interesse diverso da quello proprio o di un prossimo congiunto. Solo in questa ipotesi è necessario che detto obbligo di astensione (…), derivi da specifiche norme legislative o da regolamenti”.

2 Febbraio 2024            Eugenio De Carlo

 Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2918, sintomo n. 2988

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