Presentazione del ricorso in caso di rifiuto/rigetto di un’istanza da parte dell’Ufficiale di Stato Civile

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
05 Febbraio 2024

Si chiede quali siano i termini previsti per la presentazione del ricorso in caso di rigetto dell’istanza di trascrizione degli atti di stato civile, in seguito al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis con sentenza del Tribunale di Roma, per mancanza del passaggio in giudicato del provvedimento. Si chiede inoltre a quale organo debba essere presentato il ricorso.

Risposta

Rigettare un’istanza per mancanza dei requisiti di forma, normalmente, non induce il destinatario del rigetto a ricorrere contro gli aspetti formali richiesti, visto che non viene contestato l’oggetto del provvedimento.

Infatti contestare la necessità dell’aspetto formale del passaggio in giudicato di un’ordinanza (o sentenza) del Tribunale significherebbe contestare il ruolo dei Registri di stato civile sostenendo che gli status in essi riportati possano essere attribuiti temporaneamente. Ciò mi induce a ritenere improbabile l’accoglimento del ricorso.

In generale, per quanto riguarda il termine, né l’art.7 né l’art.95 DPR 396/2000 prevede un termine espresso per presentare ricorso, pertanto, si ritiene che possa essere applicato il termine generale di 30 giorni (ma naturalmente il Tribunale può dichiarare ammissibile il ricorso anche oltre questo termine, attribuendo una natura giuridica diversa a questo procedimento). Il procuratore della Repubblica, inoltre, può, in ogni tempo, promuovere il ricorso d’ufficio.

Il ricorso deve essere presentato al Tribunale ordinario territorialmente competente (sezione volontaria giurisdizione).

Il tribunale provvede sulla domanda in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero e gli interessati. Al termine della procedura, copia del decreto viene trasmessa d’ufficio all’ufficiale dello stato civile.
Considerata, però, la casistica del rifiuto prospettata ovvero la mancanza di un requisito formale (certificazione del passaggio in giudicato sul provvedimento giudiziale), vedo più probabile che il richiedente provveda a rinviare l’ordinanza (o sentenza) completa degli aspetti formali necessari e, naturalmente, per fare questo non è sottoposto a termini di scadenza.

1 Febbraio 2024           Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3166, sintomo n. 3201

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