Convivenza di fatto tra cittadino italiano e cittadina straniera impossibilitata ad ottenere il nulla osta dal paese di origine

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
03 Febbraio 2024

Una cittadina bielorussa, arrivata in Italia come richiedente protezione internazionale, risulta attualmente residente presso questo comune ed è in attesa del permesso di soggiorno per lavoro.

La stessa vorrebbe costituire una convivenza di fatto oppure sposarsi con un cittadino italiano ma, contattato il Consolato Bielorusso, le è stato riferito che per ottenere la documentazione richiesta è necessario rientrare nel Paese d'origine.

La cittadina teme però di non riuscire a far ritorno in Italia una volta rientrata in Bielorussia.

Si chiede pertanto se sia possibile procedere con una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o se vi siano soluzioni alternative.

Risposta

L’articolo 1 comma 36 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, prevede che "Si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile".

Il successivo comma 37 dispone “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del Regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223”.

Si ricorda che due persone (dello stesso sesso o di sesso diverso) che intendono costituire una convivenza di fatto non devono essere vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

A differenza però di quanto disposto per gli istituti del matrimonio e dell'unione civile per i quali l'ufficiale di stato civile, in caso uno degli interessati abbia cittadinanza straniera, deve richiedere la presentazione del nulla osta ai sensi dell'articolo 116 del codice civile, per la registrazione anagrafica della convivenza di fatto la norma non dispone la presentazione di alcuna documentazione obbligatoria relativa allo status civile dei conviventi.

Ciò premesso pertanto, se da un lato è sicuramente corretta l'acquisizione di idonea documentazione, quale per esempio una attestazione consolare, al fine di procedere con l'aggiornamento anagrafico di tale informazione, non si ritiene che in mancanza di tale documentazione l'ufficiale d'anagrafe sia legittimato ad opporre rifiuto alla registrazione della convivenza. In tali casi infatti si potrà accettare la dichiarazione sostitutiva, secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dell'interessata in merito all'assenza di vincoli di cui all'articolo 1 comma 36 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, ai fini della sola registrazione della convivenza di fatto, fermo restando che l'aggiornamento anagrafico può comunque avvenire a seguito di presentazione di idonea documentazione in regola con le norme sulla legalizzazione e traduzione.

Pertanto per il caso descritto ritengo accoglibile l’istanza di costituzione di una convivenza di fatto tra il cittadino italiano e la cittadina bielorussa, già coabitanti nel comune.

1 febbraio 2024 Andrea Dallatomasina

 

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