Differenza normativa e sostanziale fra stato di famiglia originario, integrale e storico

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
02 Febbraio 2024

Si chiede la differenza normativa e sostanziale fra stato di famiglia originario, integrale e storico e se sia opportuno che il cittadino indichi sempre una data a cui fare riferimento per evitare di generare confusione con le informazioni oggetto di rilascio.

Risposta

Anzitutto occorre fare riferimento all’art. 35 comma 4 del d.P.R. n. 223/1989, a mente del quale “Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse”. Alla luce di tale disposizione, non risulta corretta nessuna delle definizioni indicate, mentre la dicitura esatta è “certificato attestante situazioni anagrafiche pregresse”.

“Stato di famiglia originario” e “stato di famiglia integrale” rappresentano modalità certificative diffuse nella prassi, ma che non hanno riscontro normativo. Per quanto riguarda la mera dicitura “Stato di famiglia storico”, senza ulteriori precisazioni relative alla data o al periodo temporale (dal … al …) di riferimento, questa non significa nulla perché è troppo vaga.

Perciò, se la richiesta di certificato storico è presentata in modo generico, senza alcuna indicazione della data o del periodo di riferimento, questa non può essere evasa, ma deve essere oggetto di integrazione, con l’indicazione precisa della data o dell’intervallo temporale al quale deve essere riferito il certificato storico. La formula più corretta, che evita qualunque confusione è la seguente: “stato di famiglia alla data del ..............” oppure “stato di famiglia compreso tra la data del …. e la data del.......”.

Tornando alle espressioni “stato di famiglia originario” o “stato di famiglia integrale” o “stato di famiglia storico” senza l’indicazione precisa della data o del periodo di riferimento, queste si sono diffuse nella prassi, avvalorate anche da vari moduli utilizzati negli uffici, nei quali compaiono queste e altre diciture, nessuna delle quali, tuttavia, corrisponde a quanto indicato dall’art. 35 comma 4 del regolamento anagrafico. In linea generale, non si può escludere la legittimità di una richiesta che abbia ad oggetto l’intero arco della vita anagrafica di una persona in un determinato comune e cioè per i periodi di residenza nel comune, anche se questa persona è stata iscritta in più di una famiglia anagrafica. In questi casi, però, si deve tener conto del limite dell’interesse giuridicamente tutelato: il richiedente ha il diritto di ottenere certificazioni relative ai dati anagrafici pregressi solo a condizione che dimostri di avere un interesse giuridicamente tutelato; la relativa valutazione deve essere fatta dall’ufficiale d’anagrafe con riguardo all’esistenza del nesso di pertinenza e non eccedenza tra la richiesta del certificato e le motivazioni indicate nella richiesta stessa. Quanto alle espressioni “stato di famiglia originario” o “stato di famiglia integrale” queste non possono essere evase in quanto tali poiché non esiste una norma che ne disciplini il contenuto.

31 Gennaio 2024          Liliana Palmieri

 

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