Data di inizio del rapporto di lavoro da indicare nel cedolino dopo reintegro

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
01 Febbraio 2024

Una dipendente è cessata a settembre 2022 causa superamento delle giornate di malattia, è stata reintegrata a lavoro il 09/10/2023, mese in cui sono stati pagati anche gli arretrati dalla cessazione al giorno del reintegro, si chiede se la data di assunzione che deve essere riportata nel cedolino deve essere quella del giorno del reintegro, o se deve essere quella della prima assunzione.

Risposta

La situazione descritta nel quesito fa presumere che, al decorrere del periodo di comporto, la dipendente sia stata licenziata e che, a seguito di ricorso giudiziale, la stessa sia stata, appunto, reintegrata in servizio con diritto a percepire gli emolumenti arretrati.

In tale situazione, il reintegro è efficace ex tunc.

L’art. 63, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001 dispone: “(…) Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l’amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.”

L’ARAN ha ricordato che: “(…) in base ai principi generali, per effetto della reintegrazione in servizio disposta dal giudice del lavoro, si ricostituisce giuridicamente il rapporto di lavoro di cui era titolare il dipendente fino al momento del licenziamento (…)”.

La Corte di Cassazione (sent. n. 7064/2019) ha ricordato che: “L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro presuppone la persistenza del rapporto e quindi l'inidoneità del licenziamento illegittimo (...) a produrre il suo effetto estintivo."

Ne segue che l’effetto della sentenza di reintegro è, anche, quello di impedire l’interruzione del rapporto di lavoro, che si dà come mai estinto.

Anche l’ARAN ha affermato nell’orientamento applicativo RAL-1853:

“(…) in base ai principi generali, per effetto della reintegrazione in servizio disposta dal giudice del lavoro, si ricostituisce giuridicamente il rapporto di lavoro di cui era titolare il dipendente fino al momento del licenziamento, (…)”

Se ne deduce che la data di assunzione del dipendente rimane quella originaria e posto che gli effetti economici del reintegro si limitano all’impossibilità di maturare ferie nel periodo decorrente tra il licenziamento e il reintegro come chiarito dall’ARAN nell’orientamento applicativo RAL-1431:

Durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro, intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione in servizio disposta dal giudice del lavoro, il dipendente non matura ferie, per la mancanza del necessario presupposto della prestazione lavorativa effettivamente resa (sul necessario collegamento delle ferie al servizio effettivamente prestato si veda (CdS, Sez. III n. 1127/1988; Corte Cass. n.6872 del 1988 e n.504 del 1985; sull’impossibilità di maturare le ferie in caso di assenza non retribuita si veda Corte Cass. 1315 del 1985).
Infatti, anche la giurisprudenza tende a collegare il diritto alla maturazione delle ferie al solo servizio effettivamente prestato.

Ne segue che la dipendente ha diritto a vedersi riconosciuta come ancora efficace la data dell’assunzione e non quella del reintegro.

30 gennaio 2024            Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6891, sintomo n. 6991

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×