Se si tratta di contrasto tra i documenti che compongono la lex specialis di gara, secondo la giurisprudenza amministrativa, questo si risolve sulla base di una gerarchia differenziata tra le varie fonti, prevalendo, nell’ordine, bando di gara, capitolato speciale, modulistica.
Tuttavia, quando la documentazione di gara determina una confusione irrisolvibile o grave contrasto alla legge, l’unico rimedio è l’annullamento o ritiro in autotutela ai sensi della L. 241/1990.
Ed invero, sussiste in capo all’amministrazione che indice la gara l’obbligo di chiarezza (espressione del più generale principio di buona fede), la cui violazione comporta – in applicazione del principio di autoresponsabilità – che le conseguenze derivanti dalla presenza di clausole contraddittorie nella lex specialis di gara non possono ricadere sul concorrente che, in modo incolpevole, abbia fatto affidamento su di esse (Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2497).
Alla attività interpretativa, per superare eventuali dubbi, potrà, quindi, farsi ricorso anche nell’individuazione e nella correzione di eventuali errori, ma senza bisogno di complesse indagini ricostruttive e senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima, né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente” (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 21 febbraio 2018, n. 2016) risultandone, altrimenti, violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, 20 marzo 2020, n. 1998).
Tutte le disposizioni che in qualche modo regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della gara per la scelta del contraente, siano esse contenute nel bando ovvero nella lettera d’invito e nei loro allegati (disciplinare e capitolato), concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono nel loro insieme la lex specialis, per cui in caso di oscurità ed equivocità o erroneità attribuibile alla stazione appaltante, un corretto rapporto tra amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell’azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell’art. 1337 c.c., che presidia con la buona fede lo svolgimento delle trattative e la formazione del contratto, impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l’affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati (C.g.a. 20 dicembre 2010, n. 1515).
Laddove detto principio non sia applicabile, non resta che la via del ritiro in autotutela della lex specialis, per riproporla emendata dai vizi, dagli errori e dalle incertezze precedenti.
30 Gennaio 2024 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2917, sintomo n. 2987