Risposta dell'Avv. Mauro Tenca
QuesitiLa mensa scolastica è gestita dal Comune e prevede un costo fisso giornaliero, di cui una parte, pari ai due/terzi pagata dal Comune gestore e per 1/3 della quota a carico degli utenti. Per gli studenti che non risultano essere residenti, chi deve provvedere al pagamento dei 2/3 il Comune gestore o il Comune in cui l'alunno risiede?
Anzitutto si suggerisce di visionare il contratto di servizio, il capitolato e eventuale regolamento dell’Ente, per verificare se da detti documenti si possa trovare riscontro rispetto alla domanda proposta.
Secondariamente si ricorda che le norme vigenti consentono agli enti locali di distribuire la quota di copertura dei costi del servizio mensa posta a carico dei fruitori, secondo scelte rimesse alla discrezionalità del comune, potendo escludere l’onere del contributo a carico di alcuni fruitori e potendo differenziare l’onere della contribuzione a carico degli altri (si veda la delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 427/2019/PAR, la della Corte dei Conti Lombardia n. 21/2021/PAR, la delibera della Corte dei Conti Lombardia 66/2021/PAR).
Il principio di leale collaborazione fra enti consiglierebbe che si addivenga alla stipula di intese, accordi, convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000 per la regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai servizi erogati dal Comune capo comprensorio. In altri termini sarebbe utile la soluzione che vede il Comune che eroga il servizio mensa stipulare con i Comuni di residenza degli alunni una convenzione per il rimborso delle spese sostenute dal Comune capofila, previa rendicontazione delle stesse.
29 gennaio 2024 Mauro Tenca
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