Stabilizzazione LSU: nuova erogazione del contributo annualità 2025 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti (elenco n. 6)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiNel 2019 il comune ha incassato un contributo per una progettazione di € 36.000,00. Il lavoro si è concluso nel 2023 spendendone 20.000,00 (l'impegno era per l'intera cifra). La parte non spesa (€ 16.000,00) deve essere restituita. Quali operazioni contabili sono da effettuare per una corretta gestione?
No conosco il codice per restituire il contributo. Il mio problema è che io ho l'impegno a residui nel capitolo delle progettazioni. La mia domanda è: come faccio a spostare quell'impegno in un altro capitolo? Se avessi spostato ogni anno l'esigibilità ora ce l'avrei a competenza rideterminavo l'impegno abbassandolo e facevo una variazione di bilancio. Ma avendolo a residui 2019 ho paura di dover abbassare l'impegno, l'economia mi va in avanzo e trovare 16.000 euro da dare indietro nel 2024. Siccome invece vorrei usare quelli già impegnati per non doverli trovare a competenza, non so se ci possa essere un modo.
Se a fronte di un contributo assegnato per euro 36.000,00 la spesa finale è risultata pari a 20.000,00 euro (tant’è che la differenza tra tale spesa e l’importo incassato del contributo deve essere restituito), in occasione della liquidazione della spesa finale si sarebbe dovuto rideterminare l’impegno riducendolo all’importo della spesa sostenuta, e conseguentemente la differenza avrebbe rappresentato una economia.
Non essendo stata fatta tale operazione nel corso dell’esercizio, allo stesso risultato si perverrà in occasione del riaccertamento ordinario dei residui disponendo la cancellazione (e non la conservazione) del residuo di 16.000,00: così operando l’importo non speso confluirà nell’avanzo di amministrazione, e specificatamente nella quota vincolata stante la natura del contributo a suo tempo riscosso.
Per la restituzione della suddetta somma non sarà comunque necessario reperire risorse nella competenza dell’esercizio in corso, in quanto la spesa verrà finanziata mediante applicazione dell’avanzo vincolato, il cui utilizzo è da subito consentito. Si evidenzia al riguardo che per l’utilizzo dell’avanzo vincolato non è necessario attendere la approvazione del rendiconto: alla luce di quanto previsto dall’articolo 187 (commi 3, 3-quater e 3-quinquies) del TUEL le quote vincolate dell’avanzo di amministrazione possono essere utilizzate, per le finalità cui sono destinate, anche prima della approvazione del rendiconto (avanzo presunto) ed anche nell’esercizio provvisorio.
29 gennaio 2024 Ennio Braccioni
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Agenzia delle Entrate – Comunicato del 26 maggio 2025
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