Disavanzo di amministrazione inferiore all’importo presunto applicato al bilancio

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
31 Gennaio 2024

L'Ente, ha approvato il Bilancio 24-26 entro il 31.12.2023, prevedendo, prudenzialmente, nella parte spesa della prima annualità, oltre alla quota annuale di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario, un'ulteriore quota di recupero per un possibile disavanzo di gestione 2023, maggiore rispetto a quella definitivamente accertata in sede di rendiconto. Si chiede se, in sede di approvazione del Rendiconto, tale quota possa essere ridotta e destinata in aumento di altro stanziamento.

Risposta

Dalla documentazione esaminata emerge che l’importo iscritto nel bilancio 2023 (in aggiunta alla quota da prevedere annualmente per il ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui) si riferisce al ripiano del disavanzo presunto al 31 dicembre 2023 quale risulta determinato in occasione della approvazione del bilancio di previsione 2024-2026: l’obbligo di applicare al bilancio di previsione detto disavanzo presunto è espressamente previsto dal paragrafo 9.2.23 del principio contabile applicato n. 4/2.

Lo stesso paragrafo dispone poi che a seguito dell’approvazione del rendiconto - e quindi dell’accertamento dell’importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente - si deve provvedere alle iniziative necessarie al ripiano del disavanzo definitivamente accertato: in concreto, qualora l’importo definitivo del disavanzo 2023 dovesse risultare inferiore all’importo iscritto in via presuntiva nel bilancio 2024-2026, quest’ultimo importo dovrà essere ridotto nella misura del disavanzo definitivamente accertato: l’importo di tale riduzione, non più necessaria per il recupero del disavanzo, non potrà però essere direttamente utilizzata per incrementare un altro stanziamento di spesa, ma concorrerà (positivamente) alla quantificazione del disavanzo al 31.12.2023, determinando una riduzione dello stesso.

Per evitare la situazione sopra descritta, codesto Ente può valutare la possibilità di procedere ora (quindi prima delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui) alla rideterminazione del risultato di amministrazione presunto, mediante approvazione della corrispondente tabella dimostrativa in sostituzione di quella approvata in occasione del bilancio di previsione ed allegata allo stesso: ove dalla nuova tabella emerga un importo inferiore a quello precedentemente stimato e stanziato in bilancio alla voce “Disavanzo di amministrazione”, la differenza potrà essere oggetto di specifica variazione di bilancio per ridurre l’importo del disavanzo iscritto nel bilancio 2024-2026 e prevedere contestualmente l’utilizzo delle risorse così resesi disponibili.

29 gennaio 2024           Ennio Braccioni

 

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