Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiLa Legge di Bilancio 2024 ha approvato una seconda mensilità di congedo parentale retribuito all'80% per l'anno 2024 o al 60% dal 2025 per coloro che terminano anche solo per un giorno il congedo obbligatorio di maternità/paternità dopo il 31/12/2023. In caso di parto plurimo, ai genitori spetta una sola mensilità all'80% o questa deve essere raddoppiata?
L’art. 45, c. 3, CCNL 16.11.2022 dispone:
“3. Nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001 e ssmmii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.”
Ne segue che, nel caso di nascita di due figli, il primo mese di congedo utilizzato sarà retribuito per intero per ciascuno dei due genitori.
Se i figli fossero tre, vi sarebbero tre opportunità per una retribuzione al 100% in relazione al primo mese di congedo utilizzato per ciascuno dei figli (ad esempio, gennaio la madre per il primo figlio, febbraio il padre per il secondo figlio, marzo la madre per il terzo figlio).
Si ritiene che la regola debba valere anche per la seconda mensilità all’80% nel 2024, poiché la disposizione contrattuale si riferisce esplicitamente al “congedo parentale previsto per ciascun figlio”, senza preclusioni nel caso di integrazioni normative di maggior favore.
29 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6877, sintomo n. 6977
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
INPS – 26 maggio 2025
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 29
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34201
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