Compenso erogato in seguito a conciliazione giudiziale, ad un dipendente cessato e compilazione DMA2

Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele

Quesiti
di Daniele Ylenia
29 Gennaio 2024

L'Ente deve erogare un compenso a un dipendente, cessato il 31.01.2021, per conciliazione giudiziale intervenuta fra Ente e dipendente in seguito a causa legale. Il compenso è costituito in parte, euro 5.000,00, per lo svolgimento di mansioni superiori, e in parte, euro 2.500,00 per rimborso spese legali. Quali devono essere le caratteristiche di queste voci stipendiali? Come devono confluire nella DMA?

Risposta

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello n. 343 e n. 344 del 23 giugno 2022, ha chiarito che le somme corrisposte in virtù di conciliazione giudiziale, qualificate come redditi di lavoro dipendente, vanno assoggettate a tassazione ordinaria, qualora non ricorra alcuna delle ipotesi di tassazione separata previste dall’art. 17 del TUIR.

Diversamente, qualora le somme e i valori percepiti a seguito di transazioni, sostitutive di reddito di lavoro dipendente, si riferiscano a redditi che avrebbero dovuto essere percepiti in un determinato periodo d'imposta e, in loro sostituzione, vengono percepite in un periodo d'imposta successivo si applica la tassazione separata solo nel caso in cui ricorra una delle condizioni previste dall’art. 17, comma 1, lettera b), TUIR.

La giurisprudenza ha chiarito che ciò che viene corrisposto in sede transattiva al solo scopo di porre fine alla lite senza alcun nesso con le pretese inerenti al rapporto di lavoro, non è assoggettabile a contribuzione (cfr Cass. n. 6663/2002; Cass. n. 11301/2002; Cass. n. 3213/2001).

Punto di riferimento sulla questione è la circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014, secondo cui le somme erogate a seguito di transazione costituiscono reddito di lavoro dipendente ogni qualvolta conservano funzioni corrispettive, sia pure indirette, con il rapporto di lavoro intercorso.

Inoltre, ciò vale “non solo nell’ipotesi di transazione cd. semplice (che si realizza quando il negozio transattivo si limita a modificare il rapporto controverso, lasciandolo tuttavia come causa dei diritti e degli obblighi derivanti dalla transazione), ma anche nell’ipotesi di transazione novativa, che si attua quando le parti, volontariamente e facendosi reciproche concessioni o rinunce, sostituiscono al rapporto sottostante originario un diverso rapporto giuridico per cui la causa dei rispettivi diritti e obblighi non ha più nulla a che fare con il rapporto controverso, ma trova origine nel nuovo rapporto creato con la transazione medesima”.

L’attuale formulazione del TUIR contempla una più ampia definizione di redditi di lavoro dipendente considerando in tale ambito anche le somme derivanti dalle transazioni, in quanto comunque relazionabili al rapporto di lavoro subordinato ove le parti della transazione siano il datore di lavoro e il lavoratore.

Già in precedenza, con la Circolare n. 326/E/97 del 23 dicembre 1997, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che rientrano nel reddito di lavoro dipendente “le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso”.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27933 del 23 novembre 2017, chiamata a decidere sul tema di obblighi previdenziali in controversie di lavoro, si è allineata al consolidato orientamento in base al quale il negozio transattivo, stipulato tra le parti mediante una conciliazione giudiziale, ha efficacia novativa qualora sia riconducibile al rapporto di lavoro sottostante, costituendo l’unica ed originaria fonte dei diritti e degli obblighi successivi alla risoluzione del rapporto. Pertanto, a parere della Corte diventa essenziale comprendere quando le somme versate a titolo di transazione siano ricollegabili direttamente al rapporto di lavoro, e quando invece traggano origine e causa direttamente dall’accordo transattivo.

Per l’aggiornamento della posizione assicurativa e la regolarizzazione contributiva riferita a periodi ed a retribuzioni - o incrementi di retribuzioni  (in cui non sono ricomprese le spese legali, per quanto sopra esposto) - discendenti da transazioni, l’Amministrazione di appartenenza deve compilare, nell’ambito del flusso UniEmens, Lista PosPA, per i periodi pregressi i quadri V1, casuale 7, per ciascun periodo di riferimento, valorizzando, l’elemento <CodMotivoUtilizzo> con il codice 4 “regolarizzazione da transazione” e l’elemento <DescrMotivoUtilizzo> con i riferimenti specifici della transazione. Il periodo di riferimento del V1 non può essere superiore al mese solare. Nei quadri V1 gli elementi devono essere valorizzati con i valori corrispondenti alle obbligazioni contributive conseguenti alla transazione, secondo quanto precisato nel paragrafo 10.1 della Circ. INPS n. 6 del 16 gennaio 2014.

26 gennaio 2024           Ylenia Daniele

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6874, sintomo n. 6974

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