Le progressioni orizzontali

La selezione del personale destinatario dei differenziali stipendiali

Servizi Comunali Contratti pubblici Trattamento economico Trattamento giuridico
di Oliveri Luigi
26 Gennaio 2024

 

Non ha alcun fondamento e legittimità avviare e gestire le progressioni orizzontali come se si trattasse di procedure concorsuali, pubblicando “bandi” e condizionando la formazione della graduatoria alla presentazione di “domande”.
All’opposto, se il contratto decentrato destina risorse alle progressioni orizzontali per una certa annualità, la sua sottoscrizione costituisce immediatamente e direttamente in ogni lavoratore che disponga dei requisiti soggettivi previsti dal Ccnl il diritto pieno ed assoluto, non condizionato dalla presentazione di una domanda, ad essere preso in considerazione ai fini della formazione della graduatoria. La quale deve essere frutto di un’attività d’ufficio, non richiedente nessuna valutazione, ma solo l’applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi.

Illegittimità di bandi, domande, commissioni e valutazioni
Sono da considerare, quindi, illegittime sotto molteplici aspetti le prassi, diffuse e consolidate, di gestione delle progressioni mediante bandi, domande, commissioni, valutazioni.
Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), del Ccnl 16.11.2022 “possono partecipare alla procedura selettiva” i lavoratori che:

  • negli ultimi 3 (riducibili a 2 o aumentabili a 4 dal contratto decentrato) anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate;
  • non siano stati destinatari, negli ultimi 2 anni, della comminazione di provvedimenti disciplinari superiori alla multa (1) .

Si tratta di requisiti soggettivi predeterminati dalla contrattazione collettiva nazionale ed in parte (in relazione al periodo di raffreddamento tra una progressione e l’altra) da quella decentrata. La contrattazione, quindi, fissa in modo automatico quali sono i potenziali destinatari del differenziale economico.
Allo scopo l’ente datore, attraverso le proprie strutture d’ufficio individua i dipendenti in possesso dei requisiti soggettivi indicati dai contratti e li ricomprende nell’attività di formazione della graduatoria, anch’essa da effettuare ex officio, senza nessun insediamento di commissioni e senza alcuna attività valutativa specifica.

I criteri di valutazione
Infatti, è sempre la combinazione tra Ccnl e Ccdi a fissare i criteri di valutazione, a loro volta resi oggettivi dall’applicazione dei sistemi di valutazione. Tali criteri sono:

  • media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
  • esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;
  • ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 55 (Destinatari e processi della formazione) (2).

Per attribuire i punteggi, basterà accedere al fascicolo personale di tutti i dipendenti in possesso dei requisiti soggettivi per poter accedere alle progressioni per l’anno considerato, e da esso trarre gli elementi per attribuire i punteggi: si tratta perciò di un’attività istruttoria meramente documentale e vincolata.

Alcuni notano che il Ccnl 16.11.2022, all’articolo 14, comma 2, lettera a), parla – è vero – espressamente di “presentazione delle domande”, e traggono da tale elemento la conclusione secondo la quale esso legittimi la gestione delle progressioni orizzontali mediante di un bando, domande ed un processo analogo ai procedimenti amministrativi, tanto da disciplinare le progressioni orizzontali mediante regolamenti.
È necessario, però, tenere presente che queste conclusioni vengono tratte da un mero inciso del contratto, assolutamente incoerente con la costruzione dell’istituto delle progressioni orizzontali e da detto inciso si va verso una gestione di carattere amministrativo, sorretta appunto da regolamenti.
Non ci si rende conto che in tal modo si producono atti tutti illegittimi, per palese violazione del sistema delle fonti di regolazione disposto dagli articoli 2 e 40 del d.lgs 165/2001. Essi attribuiscono in via esclusiva alla potestà normativa dei contratti la materia del trattamento economico, vietando, quindi, a norme di legge ed a maggior ragione a statuti o regolamenti di ingerirsi in tali aspetti.

La progressione orizzontale è un metodo per selezionare lavoratori destinatari dei differenziali stipendiali
Si tratta, quindi, proprio di disciplina del trattamento economico, la cui fonte è soltanto e solo il contratto, con totale e completa esclusione di ogni regolamento.
L’atto di avvio delle progressioni non è un avviso, un bando, un interpello: è semplicemente la sottoscrizione del contratto decentrato contenente la correlata destinazione delle risorse. Nei confronti dei lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi, la stipulazione del contratto decentrato costituisce un diritto pieno ed assoluto ad essere considerati nell’attività di selezione. Nei confronti dell’ente, il Ccdi costituisce l’obbligazione di attivarsi d’ufficio, accedendo alle informazioni previste dal Ccnl per comporre la graduatoria e compilandola attribuendo correttamente i punteggi stabiliti dal sistema di valutazione.
Un inciso sbagliato, quello riferito alla “presentazione delle domande”, non può e non deve essere alla base di una gestione procedurale del tutto erronea ed infondata.


Articolo di Luigi Oliveri


(1) Laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.
(2) Tali ultimi criteri sono da considerare come facoltativi, non necessariamente, dunque, da valorizzare con punteggi.

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