Fruizione permessi diritto allo studio (150 ore) in caso dipendente per iscrizione a master/corso che inizia a giugno 2026
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Manuel Casoni
QuesitiUn dipendente ha usufruito di un giorno di permesso art. 44 nuovo CCNL (permessi per visite e terapie) si chiede se dev'essere decurtata la giornata come un giorno di malattia o meno, così come previsto dal comma 6 del medesimo articolo. Il dipendente non ha indicato una fascia oraria in cui ha usufruito del permesso.
I permessi per visite e terapie sono soggetti a decurtazione, e in quale modo? E se il permesso viene preso a ore o tutto il giorno?
I permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici disciplinati dall’art. 44 CCNL 16.11.2022, fruibili sia su base giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto, e sono sottoposti al medesimo regime economico.
Infatti, l’art. 44 co. 6, prevede testualmente: “Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia”.
Invece, nel caso di utilizzo a ore del permesso, presupponendo che il lavoratore rientri al lavoro, non si applica la decurtazione Brunetta.
L'art. 44, c. 3, lett. b), CCNL 16.11.2022 dispone infatti che:
"3. I permessi orari di cui al comma 1: (...)
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;"
24 gennaio 2024 Manuel Casoni
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6864, sintomo n. 6964
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