Eccedenza incentivo dipendenti che superano il limite del 50% trattamento complessivo annuo
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se deve essere riconosciuto ai lavoratori socialmente utili pagati mensilmente dall'ente e con reddito imponibile non superiore a 8000 € annui il trattamento integrativo in base al Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 art.1 comma 3.
L’art. 1, c. 3, D. Lgs. n. 216/2023 dispone:
“3. Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, e' riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.”
Il beneficio in questione è quello denominato fino ad oggi come “Bonus Renzi”.
Il trattamento integrativo spetta innanzitutto a coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro.
La seconda condizione è che l'imposta lorda sui redditi percepiti sia superiore alla detrazione per lavoro dipendente.
La terza condizione è che il reddito non sia inferiore alla no-tax area, individuata dal 2024 in € 8.500.
Se i lavoratori citati nel quesito hanno un reddito annuo inferiore a € 8.000, il bonus non è dovuto.
23 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6863, sintomo n. 6963
Risposta del Dott. Matteo Barbero
INPS – Messaggio n. 2066 del 30 giugno 2025
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 45 del 30 giugno 2025
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 17 giugno 2025
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