La normativa così come interpretata dall’ANAC e dalla giurisprudenza fissa i presupposti indicati nel quesito, ferma restando che “ è necessario che le relative disposizioni organizzative rivestano la prescritta forma “regolamentare”, ovvero siano contenute nello statuto o in un regolamento comunale, cioè in atti di competenza del consiglio comunale (art. 42 TUEL) o della giunta (articolo 48 comma 3 TUEL, relativamente al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)” (cfr. TAR Liguria sez. I, sentenza 31 marzo 2021 n. 284).
Anche il Ministero dell’Interno (parere del 14.12.2014) ha ritenuto che il carattere speciale della norma richieda necessariamente il rispetto delle condizioni poste dalla norma medesima per la sua legittima applicazione, essendo necessaria sia la sussistenza di un apposito atto di giunta o regolamentare che disciplini la fattispecie, sia la documentazione annuale del risparmio di spesa in sede di approvazione del bilancio.
In merito all’applicazione dell’istituto derogatorio oggetto della presente trattazione, invero, lo stesso Ministero dell’Interno (si veda, ad esempio parere sopra citato) ha evidenziato che, in base all’art. 15 del CCNL 22.1.2004, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli articoli 8 e seguenti del CCNL 31.3.1999. Pertanto, alla luce delle citate disposizioni, è apparso evidente al Ministero che negli enti privi di qualifiche dirigenziali le relative competenze spettano ai titolari di posizione organizzativa. Pur dovendosi ritenere tuttora applicabile l’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 il ricorso a tale disposizione resta, comunque, limitato e subordinato alla non concessione della posizione organizzativa al personale in possesso della qualifica apicale dell’ente, al fine del conseguimento di un effettivo risparmio di spesa. Peraltro, secondo la Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, delib. n. 124/2023, non è neppure necessario dimostrare la assoluta carenza, all’interno dell’Ente, di professionalità adeguate, in quanto la norma non subordina tale possibilità a siffatta condizione, che invece è richiesta per il conferimento di incarichi ad esterni.
L’esercizio di eventuali poteri gestionali da parte del Sindaco (o degli assessori) non può basarsi né sulla prerogativa sindacale di potere sindacale di affidare con proprio decreto le funzioni e la responsabilità dei servizi prevista dall’articolo 50, comma 10, TUEL, ma richiede necessariamente che sia preceduto da una apposita deliberazione di Giunta avente valenza ed efficacia regolamentare.
Infatti, la previsione della precitata disposizione dell’articolo 50, comma 10, TUEL, per il suo stesso tenore e per il contesto in cui è contenuta, non regola il potere di cui all’articolo 53 della legge n. 388/00, ma riguarda semplicemente il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi.
Stante la deroga ad un principio generale, allora, occorre che la modifica organizzativa interna all’ente – assegnando agli organi politici anche l’esercizio di poteri gestionali – sia espressa e inequivoca.
Di questi principi ha fatto applicazione, infatti, il TAR Liguria, sez. II, nella sentenza n. 83 del 3.2.2022, che ha accolto il ricorso di un cittadino avverso una ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. n. 380/2001, che attribuisce ai dirigenti la vigilanza in materia edilizia e urbanistica, che aveva ingiunto ex articolo 31 D.P.R. n. 380/2001 “di provvedere entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza a ripristinare lo stato dei luoghi originario mediante rimozione di tutti i materiali abbancati in assenza di alcun titolo edilizio …”.
Il TAR Liguria, infatti, non avendo rilevato il rigoroso rispetto della preventiva regolazione derogatoria dell’assetto organizzativo interno da parte della giunta comunale ha ritenuto, in via derivata, l’illegittimità dell’ordinanza emessa dal Sindaco.
In particolare, nella citata sentenza i giudici hanno ritenuto illegittima, in quanto viziata da incompetenza, l’ordinanza sindacale impugnata che aveva disposto l’immediata rimozione di alcuni materiali abbancati, idonei a configurare la realizzazione di deposito di materiale, rientrante, ex art. 3, comma 1, lett. e.7) D.P.R. n. 380/2001 nella definizione di “interventi di nuova costruzione”, che necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire ex articolo 10, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001.
Ciò in quanto, come detto, il Sindaco si era autonomamente attribuito il potere di natura gestionale ai sensi dell’articolo 107 del TUEL, senza una preventiva, necessaria, disposizione regolamentare o, quantomeno, di una apposita deliberazione di Giunta in tal senso.
23 Gennaio 2024 Eugenio De Carlo
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