L’art. 63, c. 2, CCNL 16.11.2022 definisce il lavoro agile come segue:
“2. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata da ciascun Ente con proprio Regolamento ed accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali dell’ente e in parte all’esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l’amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l’attività. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonchè la piena operatività della dotazione informatica e ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell’ente che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l’ente consegna al lavoratore una specifica informativa in materia.”
L’art. 68, c. 1, CCNL 16.11.2022 definisce il lavoro da remoto (già telelavoro) come segue:
“1. Il lavoro da remoto può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.”
Tuttavia, il questionario sul monitoraggio del lavoro agile predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica (ultima versione 16 gennaio 2023) non propone una distinzione tra le due modalità, facendo sempre riferimento solo al “lavoro agile”.
Osserviamo che nel primo questionario proposto nel 2020 era invece previsto uno specifico quesito che chiedeva di “indicare il numero totale del personale in telelavoro”, distintamente dalla rilevazione del personale in lavoro agile.
A meno di differenti indicazioni contenute nel prossimo questionario, che dovrebbe essere reso noto a breve, sulla base del precedente si indicano solo i dipendenti in lavoro agile, escludendo quelli in telelavoro.
22 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6855, sintomo n. 6955