Pagamento per errore del libero professionista in regime forfettario

Risposta del Dott. Alessandro Giordano

Quesiti
di Giordano Alessandro
24 Gennaio 2024

Nel mese di dicembre 2023 un libero professionista, in regime forfettario, è stato pagato a fronte emissione fattura riguardante un progetto finanziato da risorse regionali. Oggi ci informa che nel 2023, avendo superato tutti i requisiti non rientrava più nel regime forfettario, bensì nel regime ordinario. Come dobbiamo operare, premesso che vi era la scadenza del 31.12.2023 per disporre i pagamenti e rendicontare il tutto in piattaforma pena perdita del finanziamento?

Risposta

L’articolo 1, comma 54, lettera b), della Legge n. 197/2022 è intervenuto modificando e integrando l’art. 1 commi 54 e 71 della L. 190/2014 istitutiva del c.d. regime forfettario. La modifica ha riguardato l’innalzamento ad euro 85.000,00 del valore soglia per l’applicazione del suddetto regime (previsto in 65.000,00) e ha introdotto il seguente periodo: “Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro.  In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”.

Dalla lettura delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2023 si evince che:

  • Il nuovo limite è stato innalzato ad euro 85.000,00;
  • In caso di compensi percepiti superiori a 100.000,00 si perde il beneficio di applicazione del regime già nell’esercizio in corso e le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, nel caso di superamento del valore soglia di 85.000,00 e sino al limite di 100.000,00, non è prevista la disapplicazione del regime in corso di anno di imposta, ma dall’anno di imposta successivo; diversamente, nel caso di superamento del limite di 100.000,00 il regime non troverà più applicazione già in corso di esercizio. A riguardo si richiama la circolare n. 32 del 5 dicembre 2023 dell’agenzia delle entrate che, al paragrafo 3, analizza il caso di superamento del limite dei 100.000,00 e gli obblighi di integrazione a carico del soggetto prevedendo che: “La fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’IVA a debito. Laddove, invece, l’incasso avvenga in un momento successivo all’emissione della fattura, in linea generale, gli obblighi ai fini IVA sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell’anzidetta operazione e dovrà essere, altresì, integrata la fattura alla quale l’incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente all’incasso medesimo”. L’incasso del corrispettivo che ha comportato il superamento dei 100.000 euro rappresenta per il contribuente la linea di demarcazione tra la fuoriuscita dal regime forfetario e l’ingresso nel regime ordinario, con i conseguenti adempimenti ai fini IVA. E quindi: “A partire dall’incasso (successivo all’emissione della fattura) che comporta lo sforamento del limite di 100.000 euro, in particolare, rientrano nel regime ordinario e devono essere fatturate con IVA:

  • l’operazione che ha generato l’incasso: il contribuente deve assoggettare a imposta il corrispettivo, integrando con l’IVA il documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, decreto IVA (quesito 4.1 contenuto nella circolare 32 del 5 dicembre 2023);
  • tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso;
  • tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.

Alla luce di quanto esposto, quindi, il soggetto è tenuto a rettificare l’operazione effettuata emettendo, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto IVA, apposita nota di variazione in aumento (tramite SDI) a integrazione della fattura originaria, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA dovuta.

Trattandosi di professionista, lo stesso dovrà applicare la ritenuta di acconto ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del DPR 600/1973. A riguardo il paragrafo 3.3 effetti sulla ritenuta alla fonte a titolo di acconto recita: “Posto che le ritenute sono operate «all’atto del pagamento» dei compensi, le stesse devono essere applicate, in via generale, ai compensi del professionista per le prestazioni che comportano il superamento del limite di 100.000 euro «percepiti» e per quelle successive, ma non anche (retroattivamente) ai compensi incassati prima. Va da sé che anche qualora l’operazione sia stata fatturata anticipatamente (rispetto all’incasso) – in costanza di regime forfetario – si ritiene che l’incasso che comporta il superamento della soglia di 100.000 euro debba essere assoggettato a ritenuta”.

22 gennaio 2024           Alessandro Giordano

 

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