Comunicazione ai datori di lavoro dei dati degli attestati di malattia. Modifiche al file XML
INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiPer il personale della Polizia Locale l'orario di lavoro prevede tre turni. L'ultimo turno della giornata è dalle ore 18 alle 24 oppure, in estate dalle 19 alle 1.
Dal momento che solo una parte di questo turno è svolta in orario notturno (dalle 22 alle 24 e dalle 22 alle 1 in estate), il turno può essere considerato notturno ai fini dell'esonero di un lavoratore che assista un familiare disabile (legge 104) previsto dall'art.30, c.8 Ccnl 16.11.22 e che abbia presentato tale richiesta?
L’art. 30, c. 3, lett. e) definisce turno notturno “il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.”
L’art. 1, D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”, applicabile anche al settore pubblico, definisce “notturno” un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Nel caso esposto nel quesito, il lavoratore chiede l’esenzione per un turno organizzato sul seguente orario: 18-24 (oppure 19-1).
Tale orario comprende, anche se solo parzialmente, orari compresi nel turno notturno ma le ore lavorative tra le 12 e le 5 sono solo due (o addirittura una nel periodo estivo).
Contemperando i due principi scaturenti dalla norma contrattuale e da quella di legge, un turno come quello indicato nel quesito non pare possa essere definito “notturno”.
L’art. 30, c. 8, CCNL 16.11.2022, in effetti, dispone:
"8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 36, comma 4 del presente CCNL può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001.”
E l’art. 36, c. 4, CCNL 16.11.2022 specifica le casistiche alle quali applicare il principio:
“4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:
- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.lgs. n. 151/2001;
- assistano familiari o siano portatori di handicap ai sensi della L. n. 104/1992;
- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 44;
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti."
In conclusione, in assenza di una specifica interpretazione contrattuale da parte dell’ARAN, si è del parere che l’esclusione dal turno 18-24 (oppure 19-1) non rispecchi i termini sopra visti.
Poiché, peraltro, è sempre necessario un nulla osta da parte dell’amministrazione alla richiesta del lavoratore, il datore di lavoro, nell’ambito della sua potestà organizzativa, potrebbe nel caso specifico ritenere di esonerare il lavoratore dai turni 18-24 o 19-1 sulla base di una dimostrata necessità di assistenza del disabile.
22 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
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