Modifica di profilo professionale di insegnante di scuole per l’infanzia in assistente ad personam
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUna dipendente comunale è stata assunto come assistente sociale, 5 anni fa dietro sua richiesta è stata spostata nell'ufficio demografico quindi attualmente non svolge la mansione di assistente sociale. Al fine di computare il numero esatto delle assistenti sociali con la popolazione nel nuovo piano assunzionale si vuole conoscere l'iter amministrativo (Quale atto deve essere assunto, comunicazioni ed altro) al fine di togliere la
In via generale, le mansioni della categoria di appartenenza sono esigibili, come disposto dall’art. 52, c. 1, D.lgs. n. 165/2001:
“1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento”.
In relazione alle declaratorie contrattuali, l'ARAN (parere RAL_106) aveva rilevato che il CCNL si limita:
“(…) a definire le declaratorie delle categorie e ad indicare, a titolo esemplificativo, alcuni profili professionali; spetta agli enti, invece, il compito di identificare i profili professionali non individuati nell'allegato (…) dello stesso CCNL o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e di collocarli nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati nel citato allegato (…).
Poiché si tratta di una tipica attività di gestione, le declaratorie dei profili professionali dovranno essere definite dal dirigente (o dal responsabile del servizio) competente in base all’ordinamento dell’ente, che vi provvede con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.”
Pertanto, nel pieno rispetto sia delle declaratorie di ciascuna Area, sia dei profili professionali a esse corrispondenti, è il datore di lavoro (quindi il dirigente/responsabile di servizio) che dispone unilateralmente la modifica del profilo professionale.
Il procedimento di variazione del profilo, tuttavia, deve essere precedentemente codificato all’interno del regolamento comunale uffici e servizi, unico atto deputato a disciplinare la gestione del rapporto di lavoro nei suoi aspetti micro-organizzativi.
Tale procedimento potrebbe (a titolo esemplificativo) prevedere che il dirigente sottoponga il dipendente interessato a una prova di idoneità per accertare la compatibilità del lavoratore con il nuovo profilo professionale.
Dopodiché, lo stesso dirigente provvede con atto determinativo ad attribuire il nuovo profilo.
Nel rispetto, inoltre, dell’art. 3, D.lgs. n. 152/1997 sugli obblighi del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, egli comunica per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi contrattuali che non deriva direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.
Infine, poiché il profilo professionale identifica l’oggetto del rapporto di lavoro e, dunque, costituisce elemento essenziale del contratto individuale di lavoro, ogni eventuale variazione comporta la stipula di un nuovo contratto o almeno l’introduzione di una nuova clausola nel contratto originario (in quest’ultimo caso, con sottoscrizione apposita del lavoratore e del dirigente/responsabile).
22 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6848, sintomo n. 6948
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 12 marzo 2025
INPS – Messaggio 1 aprile 2025, n. 1115
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