Importo da pagare indicato nel bollettino PagoPa al netto dell'Iva
Risposta del Dott. Alessandro Giordano
Risposta del Dott. Alessandro Giordano
QuesitiIl nostro Ente ha pagato un importo LORDO per la pubblicazione sul BUR, come indicato nelle note operative, comprensivo di IVA.
Successivamente ci è arrivata la Fattura, con importo da pagare (e no come pagata) con IVA in regime di scissione di pagamenti.
Abbiamo rifiutato la fattura in quanto abbiamo ravvisato, secondo noi, due problemi:
1. La fattura non doveva essere emessa coma da pagare, ma come pagata.
2. Avendo già pagato l’importo lordo, comprensivo di IVA, la fattura andava emessa in regime IVA normale (non scissione) i quanto, appunto, già pagato totalmente
L’Ente regionale contesta il nostro operato affermando che essendo il Comune sostituto di imposta, sono ad emettere la fattura in regime di scissione dei pagamenti indipendentemente dall'importo che è stato versato, anche emettendo una fattura come interamente pagata.
Io credo sia in errore, in quanto l’Agenzia delle Entrate e il MEF hanno già chiarito che, in casi simili la fattura può/deve essere emessa in regime IVA normale (non in scissione).
Quale è la giusta interpretazione?
Ai sensi del comma 1 dell’art. 17ter del DPR 633/1972 “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”. La norma citata ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti da effettuarsi per prestazioni di servizi e cessioni di beni svolte nei confronti dell’amministrazioni pubbliche. Lo stesso art. 17ter citato, al comma 1sexies prevede che “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. Una prima esclusione dall’applicazione del regime split payment è quindi rinvenibile nel citato comma 1sexies dell’art. 17ter, allorquando individua i soggetti esercenti arti e professioni soggetti a ritenuta di acconto sulle imposte. Altra causa di esclusione dall’applicazione del regime split payment è l’eventuale appartenenza, del fornitore della P.A., a regime di determinazione dell’imposta c.d. agevolato (come nel caso dei soggetti appartenenti al regime forfettario introdotto dalla L. 190/2014). Altresì, non sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, le prestazioni o cessioni di beni a cui si applica l’inversione contabile (reverse charge) poiché la veste di debitore d’imposta non è attribuita, come di regola, a colui che cede il bene o presta il servizio, bensì al cessionario o al committente, ai quali, dunque, non viene addebitata (in rivalsa) alcuna imposta, da parte di colui che ha compiuto l’operazione imponibile. Infine, sono escluse dall’ambito di applicazione dello split payment anche le operazioni rese da fornitori o soggetti appartenenti ai regimi speciali previsti dal DPR 633/1972: regimi monofase; regime del margine; regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio; regimi agevolati ai sensi della L. 398 del 1991.
Fatta questa doverosa premessa, si ritiene che la fattura emessa dalla Regione Umbria per i servizi di pubblicazione presso il Bollettino Ufficiale Regionale, non rientrando nelle cause di esclusione previste dalla normativa e sopra richiamate, sia correttamente da assoggettare al meccanismo di scissione dei pagamenti.
In relazione alla indicazione di “fattura già pagata”, le note tecniche rilasciate da agenzia delle entrate in tema di fatturazione elettronica prevedono che nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica debba essere indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta. Il tracciato (di cui alle note pratiche 1.8 del 12 dicembre 2023) nella sezione 2.1.10 FATTURA ELETTRONICA BODY – DATI DI PAGAMENTO prevede i seguenti campi da popolare:
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