Scorrimento graduatorie ex art. 16 Legge 56/87, lavoratori iscritti a liste centro per l’Impiego
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se possano essere pubblicate le graduatorie relative alla prova scritta e alla prova orale riportanti i nominativi dei candidati e i corrispondenti punteggi. Si chiede se sia obbligatorio pubblicare la graduatoria di merito di un concorso pubblico (graduatoria riportante il punteggio di merito e titoli) prima della pubblicazione della graduatoria finale (riportante l'ordine definitivo di vincitori ed idonei a seguito di applicazione di precedenze e preferenze).
L’ANAC ha richiamato, nella del. n. 525 dello scorso 15 novembre, “le precisazioni del Garante della Privacy rese con parere del 23 marzo 2023, secondo cui le disposizioni normative che stabiliscono, in generale, la pubblicità dei provvedimenti finali e delle graduatorie nonché degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera e di altri procedimenti che si concludono con la formazione di graduatorie, nonché le altre specifiche forme di conoscibilità di tali atti previste dall’ordinamento, trovano la propria disciplina in disposizioni stratificatesi nel tempo (cfr. art. 7, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare, commi 5, 6 e 6-bis; più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, cfr. art. 35, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Tali norme dispongono, inoltre, che siano pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi (cfr. art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”).
La suddetta impostazione è confermata nel decreto 14 marzo 2013, n. 33, laddove viene precisato che sono oggetto di pubblicazione le graduatorie finali aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori;”.
Pertanto:
a) le graduatorie relative alla prova scritta e alla prova orale riportanti i nominativi dei candidati e i corrispondenti punteggi non devono essere pubblicate;
b) la graduatoria di merito prima della pubblicazione della graduatoria finale (riportante l'ordine definitivo di vincitori e idonei a seguito di applicazione di precedenze e preferenze) non deve essere pubblicata.
18 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6845, sintomo n. 6945
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
INPS – 10 aprile 2025
INPS – Messaggio 9 aprile 2025, n. 1217
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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