Funzioni locali - Posizioni organizzative

ARAN – Orientamento applicativo Comparto Funzioni locali pubblicato in data 10 gennaio 2024 – CFL249

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19 Gennaio 2024

ARAN

CFL249

[Funzioni locali] Posizioni organizzative

Un ente senza dirigenza che non ha mai costituto le figure di posizione organizzativa, oggi definite incarichi di Elevata Qualificazione, al fine di stanziare le risorse necessarie a remunerare detti incarichi, può utilizzare il criterio espresso nell’art. 57 del CCNL dell’area del 17.12.2020 per gli enti che istituiscano per la prima volta il ruolo dirigenziale?

Per quanto di competenza, limitatamente alle previsioni contrattuali, preme evidenziare che nel CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, relativamente alle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione (in precedenza definiti di Posizioni Organizzative), non esiste una clausola contrattuale analoga a quella prevista dall’art. 57 del CCNL dell’area Funzioni Locali del 17.12.2020. Difatti, gli unici meccanismi di incremento di dette risorse sono previsti nelle seguenti disposizioni contrattuali:

- in sede di contrattazione integrativa ex art 7, comma 4, lett. u) “l’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79;

- in sede di costituzione del Fondo risorse decentrate ex art. 79 comma 3, relativamente allo stanziamento di cui all’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), ai sensi del quale “… gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L.   n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6.”,

Ogni altra valutazione implicante effetti sul rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs 75/2017 è di esclusiva prerogativa e responsabilità datoriale.

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