Gestione posti auto/parcheggi da parte dell'Ente a fronte di pagamento canone annuo da privati
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Marco Massavelli
QuesitiSi chiede se sia possibile istituire su suolo pubblico dei posti auto riservati ad un esercizio commerciale privato con compenso per il Comune e, chiaramente, garantendo un numero di posti auto non a pagamento sufficiente al fabbisogno. Si precisa che tale soluzione potrebbe risolvere la problematica di un'area in termini di sosta.
Facendo riferimento alla circolare n. 1525/81, dell’allora Ministero dei Lavori Pubblici, tuttora vigente, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha da sempre specificato che sono pochi e ben definiti i casi in cui è ammessa la riserva di posti e a questi è necessario rifarsi di norma.
Si tratta di limitati spazi alla sosta elencati nell’articolo 7, comma 1, lettera d)) del codice della strada, oltre al caso delle aree in cui la sosta è subordinata al pagamento di un corrispettivo, ovvero nelle zone a traffico limitato o nelle altre zone di particolare rilevanza urbanistica dove sussistono condizioni ed esigenze analoghe, ove i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
Inoltre, ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 6, comma 4 e l'articolo 7, comma 1, codice della strada, il comune può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade ed inoltre può vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli.
Dunque, al di là dei casi espressamente indicati, l'ente proprietario della strada, o comunque competente ad adottare i provvedimenti di regolamentazione della circolazione, ha un'ampia discrezionalità nello svolgere questo compito, discrezionalità che, come ovvio, trova dei limiti nella ragionevolezza, proporzionalità, trasparenza e, soprattutto, perseguimento di un interesse pubblico prevalente, che dovranno essere evidenziati nell’ordinanza istitutiva.
18 Gennaio 2024 Marco Massavelli
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Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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