MATERIALE WEBINAR | I fabbricati rurali
19 maggio 2025
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiSi chiede come comportarsi ai fini Imu, Tasi e Tari nei confronti dei fabbricati rurali che avrebbero dovuto obbligatoriamente essere passati al catasto fabbricati, ma che ancora risultano fabbricati rurali.
In materia di Tassa Rifiuti, dove tra i presupposti impositivi del tributo non troviamo alcun riferimento alla categoria catastale di appartenenza, il Comune può procedere alla corretta imputazione della categoria tariffaria di appartenenza nel rispetto del comma 651 e 652 della legge 147/2013.
Per quanto riguarda, l’IMU e la TASI, invece, basandosi il prelievo sulle risultanze catastali in base alle quali viene determinata la base imponibile e l’aliquota da applicare, unico modo per intervenire sulla corretta sistemazione della situazione catastale è il ricorso al comma 336 della legge 311/2004, il quale disciplina un procedimento di accatastamento d’ufficio. In particolare: “I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni”.
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