Approfondimento del Dott. Eugenio De Carlo
Servizi Comunali Ordinanze Pubblica sicurezzaApprofondimento di Eugenio De Carlo
Legittime le ordinanze sindacali recanti l’ordine ai proprietari dell’immobile di eseguire ad horas le opere di messa in sicurezza necessarie per scongiurare lo stato di pericolo per l’incolumità pubblica.
Eugenio De Carlo
Così ha ritenuto il TAR Campania – Napoli, Sez. V, con la sentenza n. 1214 depositata il 23 febbraio scorso, in relazione ad una fattispecie in cui, a seguito di vari accertamenti tecnici CTU e CTP) e sopralluoghi della Polizia municipale e dell’UTC, era emersa una situazione di dissesto, di entità via via crescente, di varie parti di un immobile che minacciava dissesto e, quindi, pericolo grave per l’incolumità pubblica.
A tale riguardo, deve rammentarsi che presupposto per l’adozione da parte del Sindaco dell’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L., è il pericolo di un danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica al quale, per il suo carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte coi rimedi ordinari e che richiede interventi immediati ed indilazionabili, che si sostanziano nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato.
I rigorosi presupposti per il legittimo esercizio del potere di adottare ordinanze di necessità volta a volta finalizzate alla salvaguardia di rilevanti interessi pubblici legati all’igiene ed alla sicurezza della collettività, sono rappresentati, di regola, secondo la giurisprudenza amministrativa:
a) dalla straordinarietà (intesa come difetto di tipici e nominati atti preordinati, anche in contesti necessitati, alla gestione degli interessi coinvolti);
b) dall’urgenza (intesa come impossibilità di differire, senza pericolo di compromissione di quegli interessi, l’azione amministrativa, con il ricorso alle ordinarie tempistiche);
c) dall’imprevedibilità delle situazioni di pericolo;
d) dalla contingibilità (quale accidentale, provvisoria ed improvvisa necessità).
Nel caso di specie, il Collegio, respinta l’eccezione di incompetenza sindacale in ordine alla suddetta ordinanza in quanto rientra nelle prerogative esclusive del Sindaco quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell’art. 54 T.U.E.L., emettere ordinanze contingibili ed urgenti, trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della potestà di ordinanza riservata espressamente allo stesso organo dalla citata disposizione[1], in materia neanche delegabile ai dirigenti comunali, atteso che a questi sono attribuiti ai sensi dell’art. 107 T.U.E.L. compiti di ordinaria gestione del patrimonio comunale che non prevedono l'adozione di provvedimenti extra ordinem a tutela dell'incolumità collettiva e della sicurezza.
In siffatte ipotesi, caratterizzate dai requisiti di necessità e di urgenza, peraltro, il Collegio ha escluso il rispetto delle regole procedimentali ex art. 7 della L. n. 241 del 1990, poste a presidio della partecipazione del privato, essendo queste incompatibili con l'urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo e che pertanto richiede un intervento immediato ed indilazionabile[2].
Nel merito, il potere ordinatorio era stato esercitato, nei contenuti, in modo adeguato, proporzionale e ragionevole[3], atteso che “si era limitato a disporre gli accertamenti necessari e le opere di messa in sicurezza adeguate a prevenire nell’immediato i segnalati rischi alla staticità del fabbricato, senza peraltro entrare nel dettaglio degli interventi concreti da attuare, rimessi alla perizia del tecnico chiamato poi a rilasciare il certificato di eliminato pericolo”.
Inoltre, è stato escluso che l’ordinanza sindacale debba essere riferita ai soggetti a cui è imputabile la causa generatrice del pericolo da rimuovere, posto che “l’adozione della misura prescinde dall'accertamento delle responsabilità della provocazione del pericolo, poiché l’ordinanza sindacale non ha natura sanzionatoria ma solo ripristinatoria”[4].
Pertanto, il potere ordinatorio è correttamente indirizzato verso chi si trovi in rapporto tale con la fonte di pericolo da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo[5], fatta salva ogni valutazione circa la risarcibilità dei danni, oggetto di accertamento nel giudizio civile.
Dunque, il TAR campano, ritenendo sussistente una situazione tale da configurare un concreto pericolo per l’incolumità pubblica, ha reputata legittime le ordinanza sindacali impugnate essendo rispettose degli anzidetti principi regolatori della materia.
25 febbraio 2018
[1] (cfr. in termini, ex plurimis, T.A.R. Lazio, Latina, 17.7.2013, n,627; T.A.R. Lombardia, Milano, 15.12.2014, n. 3036; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, 29.1.2015, n. 71; Consiglio di Stato, Sez. V, 1.12.2014, n. 5919).
[2] (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968; 1 febbraio 2015, n. 5919).
[3] (cfr. TAR Campania, Salerno, Sez. I, sentenza 19 settembre 2016, n. 2182, che ha ritenuto illegittima un’ordinanza sindacale che aveva disposto l’immediato sgombero e contestuale demolizione di un manufatto. In tal caso, infatti, la situazione di fatto, di danneggiamento del locale, poteva giustificare solo un ordine, rivolto al proprietario, di ripararlo efficacemente, in un termine congruo, onde eliminare la situazione di pericolo; laddove il binomio rappresentato dagli ordini di sgombero e di demolizione appare come un rimedio senz’altro eccessivo e sproporzionato, che rivela lo sviamento del provvedimento contingibile ed urgente dalla sua causa tipica).
[4] (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 novembre 1998 n. 1585; Sez. IV, 25 settembre 2006, n. 5639; Sez. V, 26 maggio 2015, n. 1260; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 27 marzo 2000 n. 813; Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 678)
[5] (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 1.8.2011, n. 2064).
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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