Vendita quotidiani e periodici: le novità per i punti vendita non esclusivi

Approfondimento del dott. Marco Massavelli

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di Massavelli Marco
01 Marzo 2018

Approfondimento di Marco Massavelli                                                              

Vendita quotidiani e periodici: le novità per i punti vendita non esclusivi

Marco Massavelli

  

L’articolo 64-bis, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ha apportato rilevanti modifiche alla normativa sul riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana, di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, che regola, appunto, le modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.

Di particolare interesse sono le modifiche apportate all’articolo 2, decreto legislativo n. 170/2001.

Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:

a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;

b) non esclusivi, che possono vendere quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.

 

Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e) (medie strutture di vendita), f) (grandi strutture di vendita) e g) (centri commerciali), decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

 

In particolare, si evidenzia che il decreto legge n. 50/2017 ha modificato le definizioni di punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi.

La nuova disposizione, in relazione ai punti vendita non esclusivi, ha disposto che possono vendere quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci.

La norma precedente prevedeva la possibilità di vendere quotidiani ovvero periodici.

E’ stata quindi modificata la congiunzione “ovvero” con la “o”.

Ci si è chiesto quindi quale portata innovativa abbia tale modifica: i punti vendita non esclusivi possono continuare a gestire e vendere entrambe le tipologie di prodotti editoriali, e cioè quotidiani e periodici?

 

Nel caso in cui l’interpretazione esatta della norma fosse quella secondo cui la legge non consente ai punti vendita non esclusivi la vendita di entrambi i prodotti, quotidiani e periodici, i punti vendita non esclusivi, che prima della modifica, vendevano entrambe le tipologie, devono ora modificare la loro offerta commerciale?

Secondo l’interpretazione prevalente, dalla modifica della congiunzione non può conseguire che i soggetti legittimati all’esercizio in regime di non esclusività siano obbligati ad effettuare una scelta tra le due fattispecie dei prodotti editoriali (quotidiani o periodici).

Da evidenziare, infatti, come il comma 3, dell’articolo 2, decreto legislativo n. 170/2001, modificato dal decreto legge n. 50/2017, nell’individuare i soggetti legittimati ad esercitare l’attività in regime di non esclusività, disponga che i medesimi possano esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica (con la congiunzione “e”).

In conseguenza di quanto detto, si ritiene che l’utilizzo della congiunzione “o”, nell’articolo 2, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 170/2001, nella versione modificata dal decreto legge n. 50/2017, relativamente ai punti vendita non esclusivi, sia finalizzato a garantire ai soggetti titolari di tali punti vendita la possibilità di optare per una sola delle due tipologie di prodotti editoriali (quotidiani e periodici), senza alcuna conseguenza sulla eventuale opzione di venderli entrambi.

I punti vendita già esistenti al momento dell’approvazione delle modifiche al decreto legislativo n. 170/2001 potranno continuare l’attività di vendita di entrambi i prodotti editoriali.

 

21 febbraio 2018

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