Iva su fattura per un lavoro di restauro eseguito su un quadro esposto al museo

Risposta del Dott. Alessandro Giordano

Quesiti
di Giordano Alessandro
18 Gennaio 2024

Una ditta ha eseguito un lavoro di restauro su un quadro esposto nel museo al quale si accede tramite l’acquisto di un biglietto. Sia il quadro che l’immobile sono di proprietà dell’ente.

Sulla fattura del lavoro si deve inserire l'iva commerciale o manteniamo l'iva istituzionale? Si applica il reverse charge?

Risposta

La gestione di musei e gallerie, vendite di souvenir nonché attività inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, parchi, palazzi, giardini botanici, zoologici e simili rientrano tra le attività a rilevanza commerciale ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/1972.

Nel caso in esame, si chiede se l’intervento di restauro su opera d’arte (bene patrimoniale dell’Ente) debba intendersi quale attività commerciale o istituzionale. In linea generale, la gestione dei beni immobili e mobili di proprietà dell’ente è soggetta ad IVA e concorre alla detrazione d’imposta ai sensi dell’art. 19 del DPR IVA nel caso in cui sia svolta nell’ambito di una attività commerciale.

Si ritiene, pertanto, che l’IVA della fattura emessa dal prestatore di servizi nei confronti dell’Ente rientri tra le operazioni svolte nell’ambito di attività commerciale (in quanto è commerciale il servizio svolto dal comune per la visita di musei, gallerie, ecc.).

In relazione all’applicazione del “reverse charge” la lett. a-ter), dell’art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72, prevede che i soggetti passivi d’imposta per le prestazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione limitatamente ai “servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativo ad edifici” debbano “emettere fattura senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e ss. e con l’annotazione ‘inversione contabile’ e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli artt. 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’art. 25”.

Pertanto, nel caso in esame, andranno applicate le consuete norme relative all’IVA Split Payment Commerciale.

17 gennaio 2024           Alessandro Giordano

 

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