Non si può intervenire a posteriori modificando un contratto collettivo integrativo senza modificare anche la decorrenza delle progressioni economiche
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34113
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiIn riferimento all'art. 14 comma 2 CCNL 16.11.2022, relativamente alle progressioni economiche all'interno delle aree (PEO), si chiede se il regolamento delle progressioni può porre requisiti più stringenti rispetto a quelli previsti dal CCNL, e quindi stabilire di non aver subito procedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni, anziché due anni.
Il quesito richiama l’art. 14 CCNL 16.11.2022 e riguarda le progressioni economiche all’interno delle aree.
Relativamente al quesito specifico non è possibile estendere il periodo di riferimento dell’assenza di procedimenti disciplinari atteso che il limite biennale ha carattere generale ed è previsto dall’art. 7, comma 8, dello Statuto dei lavoratori, il quale stabilisce che “non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro applicazione”. Tale disposizione non può in alcun modo essere elusa dalla disciplina interna e dalla contrattazione nazionale e integrativa.
Si ricorda, infine, che è la contrattazione integrativa ad intervenire in materia sia definendo sia il peso di ciascuno dei criteri previsti dall’art. 14, comma 2, nel rispetto delle percentuali minime e massime ivi previste e sia prevedendo ulteriori criteri.
Inoltre, oltre alla ponderazione dei suddetti criteri di valutazione, in sede di contrattazione integrativa è possibile:
15 gennaio 2024 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6834, sintomo n. 6934
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34113
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34207
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