Pubblicato elenco definitivo dei Comuni beneficiari del finanziamento per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori – Anno 2025
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche della famiglia – 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede di avere delucidazioni in merito al DM 26 dicembre 2023 che introduce i contratti di apprendistato anche nella Pubblica Amministrazione, le differenze col privato, e le conseguenze a livello di DMA2/Uniemens.
A) Il D.M. 26 dicembre 2023 introduce anche nella P.A. i contratti di apprendistato.
Si tratta di contratti a tempo determinato “di durata massima di trentasei mesi” riservati a "giovani laureati individuati su base territoriale”.
Il decreto prevede inoltre la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le istituzioni universitarie del territorio interessato per “l’individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro”.
Le procedure di reclutamento si svolgono nel rispetto delle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego.
Necessariamente, trattandosi di candidati in possesso del diploma di laurea, l’inquadramento sarà effettuato nell’area Funzionari ed EQ.
Per finanziarne il costo, gli enti locali possono utilizzare al massimo il 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno una unità di personale.
B) L’apprendistato nel settore privato è disciplinato dal D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ed è diverso in numerosi aspetti rispetto a quello regolato dal D.M. 26 dicembre 2023.
Il più rilevante è che si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Altre peculiarità dell’apprendistato nel settore privato non replicabili in quello della P.A. si possono riassumere come segue:
1) Si articola in tre tipologie:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro;
- apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale;
- apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
2) Comporta benefici per le aziende che assumono (D.lgs. n. 81/2015, articoli 42 e 47):
- a livello retributivo, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;
- a livello contributivo, la possibilità di beneficiare di un trattamento agevolato fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come rapporto di lavoro subordinato ordinario;
- l’apprendista non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti numerici presi in considerazione da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di specifiche normative o istituti.
In ogni caso, si veda la Circ. Ministero del Lavoro n. 12 del 6 giugno 2022 che ha fornito chiarimenti interpretativi sulla normativa vigente nel settore privato.
C) Al momento, l’INPS non ha comunicato variazioni nelle istruzioni per la compilazione della denuncia in oggetto.
In assenza di indicazioni puntuali, gli eventuali contratti di apprendistato stipulati sulla base del decreto sopra citato dovranno essere gestiti come ordinari contratti di lavoro a tempo determinato.
15 gennaio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6831, sintomo n. 6931
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche della famiglia – 5 giugno 2025
ANAC – Comunicato stampa del 3 giugno 2025
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