Regolarizzazione della cassa vincolata dopo la chiusura dell’esercizio.

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
13 Gennaio 2024

Dovrei variare l'importo della cassa vincolata al 31-12-2023 (per adeguarmi alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti con delib. n. 17/2023) relativi ad oneri di urbanizzazione ma non ho nel bilancio 2023 i capitoli in partita di giro specifici (E 9.01.99.06.002 e U 7.01.99.06.002). Posso fare variazione di bilancio datata 31-12 con determinazione del Resp. finanziario creando stanziamento per i capitoli? Altrimenti come posso operare?

Risposta

Anche se con la finalità di adeguarsi alle indicazioni formulate dalla Corte dei conti con la deliberazione n. 17/2023 in materia di entrate vincolate, non appare possibile procedere oggi alla regolarizzazione contabile della cassa vincolata con riferimento alla data del 31 dicembre 2023 (cosa che sarebbe stata invece possibile entro il termine dell’esercizio 2023): atteso che per procedere alla rideterminazione della cassa vincolata non serve - o meglio, non è sufficiente - una variazione di bilancio ma occorre procedere alla emissione di un mandato e di una reversale, si osserva che, essendo l’esercizio definitivamente chiuso al 31 dicembre 2023, non è più consentito intervenire nelle registrazioni dell’esercizio 2023, per cui i dati di chiusura di detto esercizio relativi alla cassa non risultano più modificabili.

Per la sistemazione della situazione prospettata (che richiede un incremento della cassa vincolata) dovrà essere adottata una determinazione del responsabile del Servizio Finanziario che quantifichi l’esatto importo della cassa vincolata con riferimento alla data del 31 dicembre 2023 e disponga, essendo ormai chiuso l’esercizio 2023, di procedere alla corrispondente regolarizzazione contabile nell’esercizio in corso mediante emissione di un mandato di pagamento, per l’importo che deve andare ad incrementare la cassa vincolata, imputato a partite di giro (U 7.01.99.06.002) e di una reversale di pari importo imputata al corrispondente capitolo delle partite di giro (E 9.01.99.06.002): il mandato  di pagamento NON dovrà presentare l’indicazione di cui all’art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, trattandosi di pagamento di fondi liberi, mentre la reversale dovrà presentare l’indicazione di cui all’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata; al riguardo si veda il contenuto della FAQ di Arconet n. 34 del 22 novembre 2019.

Così facendo l’importo della cassa, sia vincolata che libera, risulterà correttamente determinato a decorrere dalla emissione di detti documenti contabili; ovviamente nella relazione sulla gestione dovrà darsi conto della situazione sopra descritta e della successiva regolarizzazione contabile come sopra disposta.

12 gennaio 2024           Ennio Braccioni

 

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