Attribuzione di cognomi differenti a due fratelli

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
13 Gennaio 2024

Si chiede se, in caso di parto gemellare in una coppia sposata, si possa attribuire il cognome paterno ad un figlio ed il cognome materno all'altro.

Risposta

Nella Gazzetta Ufficiale, 1a serie speciale “Corte Costituzionale”, n. 22 del 1° giugno 2022, è stata pubblicata la sentenza 27 aprile – 31 maggio 2022, n. 131, le cui disposizioni sono pertanto applicabili a far data dal 2 giugno 2022, dichiara:

-      l’illegittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;

-      in via consequenziale, ai sensi dell’articolo 27 della Legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli articoli 262, primo comma, e 299, terzo comma, del Codice Civile, 27, comma 1, della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del dPR 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;

-      in via consequenziale, ai sensi dell’articolo 27 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 299, terzo comma, del Codice Civile, nella parte in cui prevede che «l’adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;

-      in via consequenziale, ai sensi dell’articolo 27 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 27, comma 1, della Legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui prevede che l’adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;

-      inammissibili le questioni di legittimità degli articoli 237, 262 e 299 del Codice Civile, dell’articolo 72, primo comma, del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e degli articoli 33 e 34 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d’appello di Potenza con l’ordinanza in epigrafe.

La Corte precisa che non si possa prevedere l’attribuzione del doppio cognome con un criterio “meccanico” (ad esempio stabilendo a priori l’ordine: cognome paterno seguito dal cognome materno, o viceversa), perché ciò riproporrebbe la medesima logica discriminatoria che la sentenza intende invece rimuovere e pertanto l’ordine dei cognomi imposti ai figli sarà quindi determinato da come si accorderanno i genitori scegliendo tra quattro possibilità (cognome del solo padre, cognome della sola madre, cognome del padre seguito da quello della madre oppure cognome della madre seguito da quello del padre).

Ne consegue che, oggi, due fratelli o sorelle nati dagli stessi genitori dopo il 2 giugno 2022, possano avere due cognomi differenti.

La Corte ha anche previsto che spetta al legislatore valutare l’interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle. Ciò potrebbe ben conseguirsi riservando le scelte relative all’attribuzione del cognome al momento del riconoscimento contemporaneo del primo figlio della coppia (o al momento della sua nascita nel matrimonio o della sua adozione), onde renderle poi vincolanti rispetto ai successivi figli riconosciuti contemporaneamente dagli stessi genitori (o nati nel matrimonio o adottati dalla medesima coppia).

Ma per far ciò ci vorrà una legge, ad oggi in discussione in Parlamento.

12 Gennaio 2024          Andrea Dallatomasina

 

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