Condivisione risultanze delle verifiche in ordine alla regolarità fiscale e casellario giudiziale con altra amministrazione

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
13 Gennaio 2024

Una amministrazione pubblica, ha chiesto a questo ente, per motivi di urgenza di affidamento di un servizio, di condividere le risultanze delle verifiche in ordine alla regolarità fiscale e casellario giudiziale, che noi abbiamo già svolto per l'aggiudicazione di un servizio alla stessa società.

Si chiede se questo sia possibile e come occorre comportarsi eventualmente con la società per le comunicazioni.

Risposta

La risposta sulla possibilità di verificare i requisiti di carattere generale utilizzando i documenti acquisiti da altri enti è negativa per almeno tre ordini di motivi:

  • il primo è che la stazione appaltante deve verificare direttamente il possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico che abbia vinto la procedura di gara;
  • il secondo è che la verifica deve essere attualizzata per cui il riferimento a controlli passati effettuati da altri enti potrebbe essere carente di eventuali sopravvenienze in termini di pregiudizi o procedimenti che siano intercorsi medio tempore;
  • il terzo è che il casellario giudiziale contiene particolari categorie di dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy (GDPR) per cui il trasferimento di questi dati soggetti ad una particolare tutela (ex dati sensibili) potrebbe rappresentare un illecito, anche perché privo di una base giuridica.

Ciò detto, nell’ambito dei contratti disciplinati all’art. 48 del nuovo Codice è stata dedicata una specifica modalità, semplificata, per l’espletamento delle verifiche sui requisiti in caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro. La parte I del D.lgs. 36/2023 dedicata ai contratti di importo inferiore alle soglie europee stabilisce, all’art. 52 (controllo sul possesso dei requisiti), che “1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento”.

12 gennaio 2024           Elena Conte

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2902, sintomo n. 2972

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×