Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiUna amministrazione pubblica, ha chiesto a questo ente, per motivi di urgenza di affidamento di un servizio, di condividere le risultanze delle verifiche in ordine alla regolarità fiscale e casellario giudiziale, che noi abbiamo già svolto per l'aggiudicazione di un servizio alla stessa società.
Si chiede se questo sia possibile e come occorre comportarsi eventualmente con la società per le comunicazioni.
La risposta sulla possibilità di verificare i requisiti di carattere generale utilizzando i documenti acquisiti da altri enti è negativa per almeno tre ordini di motivi:
Ciò detto, nell’ambito dei contratti disciplinati all’art. 48 del nuovo Codice è stata dedicata una specifica modalità, semplificata, per l’espletamento delle verifiche sui requisiti in caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro. La parte I del D.lgs. 36/2023 dedicata ai contratti di importo inferiore alle soglie europee stabilisce, all’art. 52 (controllo sul possesso dei requisiti), che “1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento”.
12 gennaio 2024 Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2902, sintomo n. 2972
presentata dal dott. Giustino Goduti
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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