Finanziamento dell’indennità di posizione a dipendente in maternità

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
13 Gennaio 2024

Ad una dipendente titolare di incarico di E.Q., assente dal servizio per maternità, scade il decreto di nomina e non si intende rinnovarglielo, comunque le dovrà essere corrisposta la somma percepita a titolo di indennità di posizione anche dopo la scadenza del decreto.

La somma che verrà corrisposta a titolo di indennità di posizione dopo la scadenza del decreto di nomina rientra nel budget stanziato per gli Incarichi di E.Q.?

Risposta

Le modalità di finanziamento dell’indennità di posizione non mutano secondo le circostanze che danno diritto alla sua erogazione, soprattutto se previste espressamente da norme di legge o contrattuali.

Pertanto, poiché l’art. 45, c. 2, CCNL 16.11.2022 prevede: “2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17, 27 bis e 28 del D. Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di Elevata Qualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.”, la somma stanziata a titolo di indennità di posizione, comprensiva anche delle somme erogate per il periodo successivo alla scadenza dell’incarico sarà prelevata dall’ammontare complessivo delle risorse destinate a tale scopo.

Come ha precisato anche l’ARAN (Orientamento applicativo RAL-609):

"Si è del parere che la retribuzione di posizione (…) debba essere corrisposta in misura pari al 100% per tutto il periodo del congedo di maternità, anche se l’incarico di posizione organizzativa scade all’interno del periodo di congedo.

Infatti, l’art. 17 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che nel periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto all’intera retribuzione fissa mensile, alle quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché al salario di produttività; mentre l’art. 23, comma 1 del D. Lgs. 151/2001, nel prevedere che agli effetti dell’art. 22 dello stesso decreto legislativo per retribuzione “s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità” fornisce un sicuro elemento per affermare che non ha alcun rilievo la scadenza dell’incarico di posizione organizzativa durante il periodo di congedo."

11 gennaio 2024           Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 6816, sintomo n. 6638

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